RESPONSABILITÀ DEI SUBAGENTI VERSO GLI AGENTI
La responsabilità dei subagenti di assicurazione verso gli agenti e la responsabilità degli agenti per fatto dei subagenti
Il contributo di un esperto, l’avv. Alessandro Calzavara
In premessa bisogna ricordare che la nozione di subagente non è prevista dal codice civile: la disciplina applicabile è quella prevista per il contratto di agenzia dagli artt. 1742 – 1753 (*) cod.civ. nei limiti consentiti o imposti dal collegamento funzionale.
Il subagente di fatto è “l’agente dell’agente” e il suo rapporto con l’agente non trova alcuna disciplina di natura collettiva.(**)
L’IVASS prevede (circ. n.533/D del 2004 e successive comunicazioni integrative),che l’impresa di assicurazioni debba predisporre idonee procedure in merito alla nomina di subagenti da parte dell’agente.
Le regole di comportamento cui il subagente deve ispirarsi sono le stesse, di natura pubblicistica, previste per gli intermediari iscritti al RUI dal Codice delle Assicurazioni e dai regolamenti IVASS, nonché quelle privatistiche contemplate dal “capitolato/lettera di nomina/lettera di incarico” che lo lega all’agente.
Conseguentemente il subagente deve attenersi anche a queste ultime, che riflettono gli adempimenti posti a carico dell’agente dall’impresa mandante per quanto riguarda in particolare la parte contabile e amministrativa.
Va da sé che del mancato rispetto delle prime (regole di comportamento pubblicistiche) il subagente ne risponderà nei confronti dell’agente oltre che nei confronti del cliente.
Analogamente la violazione delle seconde comporterà una responsabilità del subagente nei confronti dell’agente, senza necessariamente avere riflessi sulla posizione del cliente.
Naturalmente quando si tratta di comportamenti che possono integrare fattispecie di reato, il subagente ne risponderà in proprio anche sul piano della responsabilità penale oltre che in termini di restituzione e di risarcimento sul piano civilistico.
Le fattispecie più frequentemente ricorrenti, che non sempre trovano poi riscontro sul piano giudiziario per l’evidente interesse ad evitare pubblicità negative, riguardano la stipulazione di polizze (normalmente “Vita”) all’insaputa dell’impresa preponente (con la creazione di piccoli “fondi” gestiti in proprio dal subagente), l’incasso di premi Vita e Danni con quietanze “contraffatte”, lasciando apparentemente in sospeso la rata di premio oppure, frutto di negligenza, la mancata tempestiva comunicazione di un incasso.
Mentre l’ultima fattispecie potrà provocare “censure” da parte della mandante nei confronti dell’agente, ma non portare ad eccezioni di inoperatività della garanzia nei confronti dell’assicurato, se il subagente ha rilasciato regolare quietanza, le altre fattispecie comportano chiaramente la responsabilità dell’agente nei confronti del “cliente” per fatto del proprio collaboratore e conseguenze diverse in concreto in ordine alla responsabilità dell’impresa in funzione delle specifiche situazioni e circostanze.
Da precisare che, secondo il più recente orientamento della Suprema Corte, l’impresa assicuratrice preponente non risponde del fatto del subagente, in quanto quest’ultimo fa parte della struttura organizzativa e imprenditoriale dell’agenzia, che ne risponde ai sensi degli artt. 1228 e 2049 cod.civ.(***)
Ciò è particolarmente rilevante nelle ipotesi di “infedeltà”, in quanto sarà l’agente a doverne rispondere nei confronti del cliente e a subirne le conseguenze, qualora l’impresa preponente ritenesse incrinato il rapporto di fiducia in conseguenza della riscontrata carenza organizzativa in materia di vigilanza e di controllo dell’operato dei collaboratori, atte a prevenirne condotte devianti (vds., per i rapporti tra impresa e agente, Cass. n. 23448/2014 – Cass.n.7634/2012).
Tra le ipotesi più frequenti di “infedeltà” e di mancato rispetto delle norme per l’esecuzione dell’incarico si annoverano gli illeciti in danno degli assicurati per mancato o ritardato versamento dell’incasso dei premi all’agenzia/impresa mandante – particolarmente nei rami Danni con le relative implicazioni in caso di sinistro – oppure la stipulazione di false polizze vita che vengono gestite in proprio spesso con il riconoscimento di rendimenti superiori a quelli del mercato assicurativo e finanziario (Cass.n.14578/2007 – Trib. Modena 1562/2010) .
Ma, in particolare nel ramo Vita, si trovano fattispecie di irregolarità in danno di assicurati cui non sono adeguatamente rappresentate le caratteristiche del prodotto e i rischi finanziari connessi, se non anche l’effettiva identità dell’emittente (vds citata Cass.n.23448/2014 in Guida al Diritto de Il Sole 24 Ore).(****)
(*) Art. 1753 c.c.: “Agenti di assicurazione – le disposizioni di questo capo sono applicabili anche agli agenti di assicurazione, in quanto non siano derogate dagli usi e in quanto siano compatibili con la natura dell’attività assicurativa.”
(**) L’unico accordo collettivo per la categoria è quello stipulato dall’ANSAINA con l’ANAGINA tra agenti e subagenti dell’ex INA Assitalia, in virtù della particolare (in allora) struttura distributiva sul territorio.
(***) La riferibilità peraltro all’impresa preponente del comportamento del subagente, ove la nomina sia stata autorizzata dalla stessa, può essere affermata in presenza di determinate circostanze (vds. Trib. Modena cit.)
(****) Cass. Civ. SSUU n.26724/2007 (con nota M. Marasca, “Sorte del contratto a seguito della violazione degli obblighi informativi”, in www.Altalex.it)