PRIMA DECISIONE DI UN TRIBUNALE SPAGNOLO RELATIVA A UNA POLIZZA DI BUSINESS INTERRUPTION
Il Tribunale Provinciale di Girona si è pronunciato relativamente a un caso in cui l’assicuratore è stato citato in giudizio per aver rifiutato la copertura per business interruption a un ristoratore che è stato costretto a chiudere la propria attività durante la pandemia (sentenza 59/2021 sezione nº1 del Tribunale civile di Girona). Il Tribunale ha dichiarato l’operatività della garanzia a seguito di una chiusura di 30 giorni imposta dalla legislazione statale per contrastare la diffusione del Covid-19. A questo proposito, diverse associazioni assicurative (Adecose, Aunna, Cojebro, Consejo General, Espabrok e Fecor) hanno condiviso le loro opinioni con i loro associati, consigliando loro di essere cauti nelle conclusioni da trarre da questa sentenza.
In Spagna, in Spagna non esistono garanzie per business interruption derivanti da chiusure di attività per decisioni delle autorità pubbliche o da uno stato di allarme generale. Quelle che ci sono non sono prodotti pensati per la maggior parte degli assicurati, ma riguardano rischi speciali, il più delle volte sono concepiti per i mercati anglosassoni e hanno costi molto elevati.
Background
In questo caso l’assicurato, proprietario di una pizzeria, è stato costretto a sospendere la sua attività per 30 giorni a causa della pandemia. Il ristoratore ha presentato una richiesta di risarcimento all’assicuratore, pensando che la sua polizza fosse operativa. La compagnia di assicurazioni ha negato la copertura, affermando che la polizza non menzionava il fatto che sarebbero stati coperti i costi derivanti dall’interruzione dell’attività imposta da una decisione governativa in caso di pandemia. L’assicurato ha quindi portato il caso davanti al Tribunale di primo grado di Girona, che ha respinto la sua richiesta, con sentenza del 20 novembre 2020. Per questo l’assicurato ha presentato appello e, a febbraio 2021, il Tribunale provinciale ha ribaltato la decisione di primo grado. Il Tribunale provinciale si è pronunciato a favore dell’assicurato, basandosi su un’interpretazione ampia della clausola di polizza, che è stata considerata dal magistrato come vessatoria e che quindi avrebbe dovuto essere tipograficamente distinta dal resto delle clausole e approvata per iscritto dall’assicurato. È importante notare che la sentenza, emessa da una camera del Tribunale provinciale, non creerà un precedente e va nella direzione opposta rispetto a una sentenza emessa sullo stesso tema nel corso del 2013.
Questa decisione ha avviato un dibattito nel settore assicurativo spagnolo. In effetti, molte parti interessate hanno sottolineato il fatto che, affinché una copertura per business interruption possa essere ritenuta operativa, è necessario che l’interruzione dell’attività sia scaturita dal verificarsi di un danno materiale, come ricorda Maciste Argente, CEO di Argente Gestión de Riesgos Correduría de Seguros, S.L.: “Non collegare l’attivazione della garanzia all’esistenza di un danno materiale pregresso potrebbe portarci, seguendo lo spirito di questa sentenza, a situazioni incomprensibili, come […] l’impossibilità di aprire un’attività a causa di chiusure aeroportuali che impediscono ai dipendenti di raggiungere il luogo di lavoro (ricordiamo i problemi causati nel 2010 dalla cenere di un’eruzione di un vulcano in Islanda, che ha cancellato più di 6 mila voli in Europa) “. Da un punto di vista più “giuridico”, José Antonio Badillo Aria, direttore de RC Revista de Responsabilidad Civil, Circulación y Seguro‘, sottolinea che questa decisione darà adito ad alcune polemiche nei prossimi mesi: collegare l’operatività di una polizza per business interruption all’esistenza di danni materiali coperti dalla polizza costituisce una delimitazione del rischio. Questo tipo di clausola è diversa dalle clausole vessatorie che limitano i diritti dell’assicurato, come individuato dal magistrato nel nostro caso, in quanto non devono essere tipograficamente distinte dal resto delle clausole del contratto, né devono essere espressamente accettato dall’assicurato con apposizione della firma. Pertanto, l’argomento della natura e della stesura di questo tipo di clausola sarà senza dubbio sollevato in futuro e sarà oggetto di dibattito. Antonio Badillo Aria mette inoltre in rilievo il fatto che, per risolvere casi simili in futuro, sarà necessario analizzare caso per caso le modalità di redazione di tali clausole. Pertanto, non ci sarà un’unica regola, ma gli esiti dei casi futuri dipenderanno dalle modalità con cui sarà redatta ogni singola clausola.
È probabile che questa decisione del tribunale porti altri assicurati in Spagna a intraprendere azioni legali nei confronti delle compagnie assicurative. In effetti, nelle ultime settimane, 200 proprietari di hotel e ristoranti spagnoli stanno avanzando richieste di risarcimento per le perdite scaturite dall’interruzione dell’attività a causa della pandemia, attraverso una class action. Le richieste ammontano a un totale di 8 milioni di euro e sono state avanzate nei confronti di sette compagnie di assicurazione.
Cosa significa per i broker assicurativi?
In alcuni casi, gli assicurati con polizze non ritenute operanti saranno quindi tentati di citare in giudizio il loro intermediario assicurativo per non aver consigliato loro di stipulare una polizza che avrebbe potuto coprire le perdite di BI legate a una pandemia. Questo movimento sta già cominciando a prendere forma nel Regno Unito, in Irlanda o in Francia, mentre non vediamo alcuna richiesta di questo tipo in Spagna o in Italia. Tuttavia, le associazioni assicurative ricordano che l’interpretazione del Tribunale della clausola non corrisponde allo “spirito” con cui questa copertura era stata pensata, infatti, quando il contratto di assicurazione è stato stipulato nel febbraio 2020, “nessuno in alcun settore, né gli assicurati né le imprese di assicurazione, aveva intenzione di coprire i rischi derivanti da una pandemia”. In effetti, la maggior parte delle polizze assicurative è stata concepita per garantire questo tipo di rischio, che non è stato nemmeno preso in considerazione dagli assicurati. Accusare gli intermediari assicurativi di non aver previsto un rischio a cui nessuno aveva pensato sarebbe quindi una sciocchezza.
Inoltre, le associazioni assicurative hanno evidenziato il fatto che: “la pandemia non può essere coperta dal settore assicurativo nella sua interezza. Non ci sono riserve o premi sufficienti per coprire i danni che sono emersi “. Maciste Argente, infatti, sottolinea il fatto che, al momento della stipula delle polizze assicurative, prima dell’inizio della pandemia, il premio calcolato dagli assicuratori per le coperture BI non contemplava il rischio di una pandemia globale. “È sia ingiusto che pericoloso aspettarsi che la copertura vada oltre”. Questo è il motivo per cui attualmente le associazioni assicurative spagnole stanno proponendo pubblicamente soluzioni alternative, come la creazione di un partenariato pubblico-privato a livello spagnolo ed europeo, per fornire dei mezzi per gestire meglio una futura pandemia. Tuttavia questa soluzione, che era già studiata in altri Paesi, sembra abbastanza difficile da implementare. Ad esempio, la Francia stava progettando di istituire un nuovo regime di assicurazione obbligatoria chiamato “CATEX” per coprire l’interruzione dell’attività derivante da una futura pandemia. Ecco perché è stato istituito un gruppo di lavoro che ha rapidamente proposto uno scenario volto a offrire una somma forfettaria intesa come “resilienza patrimoniale” alle microaziende e alle piccole e medie imprese, in caso di chiusura amministrativa causata da una pandemia (ma anche a causa di un disastro naturale, un atto di terrorismo o rivolte popolari). Questa idea è stata recentemente abbandonata dal governo francese, perché avrebbe significato imporre nuovi contributi obbligatori alle piccole e medie imprese, che potrebbero non essere in grado di permetterseli. Inoltre, i riassicuratori hanno condiviso le loro opinioni sulla difficoltà che avrebbero nell’assunzione del rischio se fosse adottato un regime multi-rischio. Anche Planète CSCA, il sindacato dell’intermediazione professionale, ha espresso alcune riserve, desiderando limitare la propria copertura al rischio pandemico. Non è stato raggiunto alcun consenso e il progetto è stato abbandonato.
In Europa, crescita senza precedenti delle sentenze a favore degli assicurati
Questa decisione è in linea con altri Paesi i cui tribunali si sono pronunciati sulle perdite per interruzione dell’attività scaturite dalla pandemia, ma probabilmente avrà un impatto più limitato. In effetti, l’autorità di regolamentazione del Regno Unito, la Financial Conduct Authority (FCA) ha intentato una causa contro oltre 60 assicuratori perché riteneva che un gran numero di testi di polizza relativi ad attività commerciali coprisse, più o meno deliberatamente, le richieste di risarcimento derivanti dalla pandemia. Dopo una sentenza di primo grado a favore degli assicurati, questo test case è stato rinviato alla Supreme Court of the United Kingdom per una decisione finale, che è stata emessa il 15 gennaio 2021, generalmente favorevole alle pretese della FCA. È la ‘decisione finale’ del test case poiché non vi è la possibilità di presentare ulteriori ricorsi attraverso i tribunali inglesi. In Irlanda, una decisione simile è stata emessa dalla High Court, poche settimane dopo la decisione della Supreme Court of the United Kingdom, in un test case promosso da alcuni ristoratori nei confronti della FBD Insurance (“FBD”). Questa decisione fornisce chiarezza agli assicurati che chiedono un indennizzo per l’interruzione dell’attività a seguito della pandemia Covid-19. FBD ha annunciato che non farà appello contro la decisione. Questa sentenza si discosta alquanto dal test case della FCA ma, diversamente dall’autorità di vigilanza britannica, la Central Bank of Irland non ha colto l’occasione per presentare un tale test case davanti alla corte, sicuramente per le restrizioni statutarie, e ha lasciato che fosse il mercato a ricorrere al test case. Nonostante la sua assenza nel procedimento sul test case, la Central Bank of Irland sembra intenzionata a sorvegliare la questione, avendo annunciato di “accogliere la sentenza della High Court” e di voler “esaminare attentamente il potenziale impatto di questa sentenza per i suoi clienti nell’ambito del suo impegno costante e continuato verso gli assicuratori”.
A differenza della decisione spagnola, è probabile che queste due decisioni creino dei precedenti nei mercati irlandese e britannico e riflettono un movimento più ampio, dovuto all’intervento delle autorità di vigilanza.
Pertanto, a causa delle differenze di ciascun mercato, non esiste un orientamento giurisprudenziale condiviso a livello europeo.