ONLINE IL 2° CONTRIBUTO SULLE SANZIONI IVASS: LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL NUOVO SISTEMA SANZIONATORIO

Il principio cardine: la rilevanza

La novità più importante è l’introduzione del principio di rilevanza. Prima della riforma, IVASS doveva sanzionare tutte le infrazioni, anche quelle minime, la cui assoluta mancanza di pregiudizio a terzi era pressoché impossibile da dimostrare per il soggetto sanzionato.

Con il principio di rilevanza, IVASS può invece decidere se avviare o no il procedimento che porta alle sanzioni e lo fa dopo aver valutato una serie di aspetti qualitativi e quantitativi, in particolare:

  • se la condotta dell’intermediario ha determinato significativi rischi legali o di reputazione;
  • se le violazioni sono state diffuse o sistematiche;
  • se non si è dato seguito a precedenti provvedimenti sanzionatori dell’Autorità;
  • se sono adeguati i presìdi organizzativi e di controllo che assicurano il rispetto della normativa;
  • l’incidenza della condotta sulla tutela degli assicurati;
  • la trasparenza e la correttezza nei confronti dei clienti;
  • il numero delle infrazioni commesse, la durata e l’entità del danno provocato a terzi;
  • l’entità del pregiudizio arrecato all’esercizio delle funzioni di vigilanza.

Il procedimento sanzionatorio scatta se ricorre almeno uno degli elementi qualitativi o quantitativi sopra indicati.

 

Come sono gestite le violazioni ripetute

Per le violazioni ripetute di una stessa norma, è previsto l’accertamento unitario. Nel precedente regime, la moltiplicazione dell’importo per ogni singola violazione portava a sanzioni pecuniarie particolarmente elevate e afflittive. La violazione di norme “della stessa indole” è ora accertata “unitariamente” con riferimento a un determinato periodo ed è poi contestata con un unico atto che porta a un’unica sanzione per il complesso delle violazioni (senza alcun effetto moltiplicatore come avveniva prima).

 

Uno strumentario sanzionatorio ampliato per una maggiore flessibilità e proporzionalità nelle sanzioni

 La riforma ha introdotto flessibilità e proporzionalità nelle sanzioni. Il vecchio regime si basava sul cosiddetto doppio binario: cioè la rigida distinzione tra sanzioni pecuniarie (irrogate da IVASS) e sanzioni disciplinari (irrogate da IVASS su parere del Collegio di Garanzia). Il nuovo regime segue il principio di graduazione: la sanzione e il suo eventuale ammontare è inflitta da IVASS considerando il caso concreto e la gravità della condotta.

Al termine dell’accertamento, il procedimento può concludersi con l’applicazione di misure pecuniarie e misure non pecuniarie, entrambe irrogate sulla base del parere del Collegio di Garanzia.

Per favorire la proporzionalità, il nuovo sistema ha ampliato le sanzioni applicabili. Per le sanzioni non pecuniarie, l’Autorità può decidere, in funzione della gravità dell’infrazione, tra:

  • richiamo, per le infrazioni lievi;
  • censura, per le infrazioni di particolare gravità;
  • radiazione per l’intermediario o, nel caso di società, cancellazione, per le infrazioni di eccezionale gravità.

Le sanzioni pecuniarie possono variare da 5.000 a 5.000.000 di euro per le società e da 1.000 a 700.000 euro per le persone fisiche.

IVASS dispone, infine, di un nuovo strumento: l’ordine all’intermediario di rimuovere le violazioni adottando, entro un termine stabilito, le misure imposte dall’Autorità. Se l’ordine resta disatteso, verrà applicata una sanzione pecuniaria, aumentata fino al suo terzo.

 

Che cosa rischiano gli amministratori

Un’altra novità introdotta dalla riforma è la sanzione per gli amministratori della società d’intermediazione (assicurativa o riassicurativa) considerati responsabili per aver agevolato, facilitato o reso possibile la violazione, o che hanno contribuito all’inosservanza, da parte della società, dell’ordine di rimuovere le violazioni. Per gli amministratori è prevista l’interdizione temporanea dall’esercizio di funzioni di gestione per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni. Per le violazioni che riguardano i prodotti d’investimento assicurativo, la sanzione può essere accompagnata da una dichiarazione pubblica, uno strumento che fin qui non è stato ancora non utilizzato.

 

Le regole sulla pubblicazione

Cambiano anche le regole sulla pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori. Chi subisce la sanzione può ora chiedere all’Autorità di potersi avvalere di nuove forme di pubblicazione. In presenza di certi presupposti, la pubblicazione può anche essere esclusa, riportata in forma anonima oppure differita. Resta, in ogni caso, l’obbligo di comunicazione all’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA). A differenza di quanto avveniva in passato, inoltre, sono pubblicate sul Bollettino di IVASS tutte le sanzioni, inclusi richiami e censure.

 

I compiti del Collegio di Garanzia

La competenza istruttoria per i procedimenti avviati nei confronti degli intermediari è attribuita in via esclusiva al Collegio di Garanzia, fatta eccezione per quelli in materia di antiriciclaggio che competono al Servizio Sanzioni e Liquidazioni di IVASS. Anche questa è una novità: prima il Collegio si occupava solo dei procedimenti disciplinari.

Il Collegio di Garanzia valuta quanto emerge dall’istruttoria, esamina le memorie difensive degli interessati, anche attraverso audizioni, se richieste. Al termine della fase istruttoria, il Collegio formula all’organo decisorio la proposta sanzionatoria o di archiviazione. Il Servizio Sanzioni e Liquidazioni di IVASS e, ove necessario, il Servizio accertatore partecipano alle adunanze del Collegio, senza diritto di voto, per fornire un contributo tecnico, riferendo sui fatti rilevati.

Il Collegio di Garanzia è composto da membri esterni a IVASS (alti magistrati, accademici, esperti in materia assicurativa), uno dei quali è designato dopo aver ascoltato le associazioni di categoria degli intermediari più rappresentative in modo da garantire un adeguato bilanciamento nelle decisioni. Finora i provvedimenti adottati da IVASS hanno sempre accolto le proposte del Collegio di Garanzia confermando la validità del principio di terzietà, e cioè la scelta di affidare a un organo terzo le valutazioni sulle condotte irregolari degli intermediari.

Il Servizio Sanzioni e Liquidazioni è comunque responsabile di tutti i procedimenti sanzionatori avviati dall’Autorità nei confronti delle imprese e degli intermediari.

 

Le garanzie in più per gli intermediari

Due modifiche regolamentari emanate da IVASS dopo l’entrata in vigore del sistema hanno introdotto garanzie aggiuntive per gli intermediari. Con la prima modifica, IVASS ha esteso la portata del contraddittorio rafforzato, già previsto in alcuni casi, che offre ai destinatari di una procedura sanzionatoria la possibilità di un ulteriore momento d’interlocuzione, solo documentale, con l’organo decisorio di IVASS.

La seconda modifica ha recepito i princìpi di protezione dei dati personali e il cosiddetto diritto all’oblio limitando a cinque anni la durata della pubblicazione nel Bollettino (disponibile sul sito internet di IVASS), trascorsi i quali i dati riportati nell’Appendice dedicata ai provvedimenti sanzionatori saranno cancellati.