NUOVA DIRETTIVA EUROPEA (IDD): AUMENTANO LE INCERTEZZE DEGLI INTERMEDIARI
Direttiva europea in materia di “distribuzione assicurativa” (IDD): aumentano le incertezze per gli intermediari europei
Si tratta di una tappa fondamentale che è stata raggiunta lo scorso 30 giugno a Bruxelles. I rappresentanti del Consiglio, della Commissione e del Parlamento europeo si sono riuniti nell’ambito del trilogo per approvare la versione finale della direttiva in materia di “distribuzione assicurativa”, ribattezzata per l’occasione “IDD” (Insurance Distribution Directive).
Il testo di questa nuova direttiva, anche se definitivo, deve ancora ottenere la votazione ufficiale da parte del Parlamento in autunno. Il nuovo testo sarà di complemento alla prima direttiva del 2005 sull’intermediazione assicurativa, la cui pratica attuazione ha dimostrato diversi limiti.
Quali sono le principali modifiche introdotte dalla nuova direttiva?
In primo luogo, la direttiva vede ampliarsi il suo campo di applicazione passando dai soli intermediari alla totalità dei soggetti presenti nella filiera della distribuzione assicurativa, ivi compresi, quindi, le reti di vendita diretta da parte delle compagnie e i siti comparatori.
Questo ampliamento, da lungo tempo richiesto dagli intermediari professionali (agenti e broker), consente finalmente di mettere sullo stesso piano tutti coloro che intervengono a vario titolo nella distribuzione assicurativa, evitando in tal modo effetti distorsivi sul piano della concorrenza.
In secondo luogo, e non a caso, una parte importante del dibattito si è incentrato sulla questione delle provvigioni.
La tradizionale forma di remunerazione della distribuzione assicurativa, rappresentata dalle provvigioni, è stata inizialmente messa in discussione nel corso dei negoziati, essendo da alcuni considerata come un potenziale generatore di conflitti di interessi a danno del contraente. Ne è stato chiesto, quindi, il divieto e la sostituzione con gli onorari.
I sostenitori di questa tesi si sono basati sulle normative presenti in alcuni Stati membri (la Danimarca, la Finlandia, la Svezia ma anche il Regno Unito e i Paesi Bassi stanno sperimentando, seppur in maniera diversa gli uni dagli altri, dei regolamenti che vietano le commissioni nella vendita dei prodotti assicurativi) e sulla direttiva MIFID2, adottata da qualche mese e destinata a regolamentare in Europa la distribuzione dei prodotti finanziari non assicurativi.
Questo testo prevede, in effetti, il divieto di remunerazione, in forma provvigionale, dei servizi di consulenza di gestione del patrimonio svolti in maniera indipendente.
Ma questo punto di vista, alla fine, non è prevalso: nella distribuzione dei prodotti assicurativi gli sforzi delle lobby delle organizzazioni professionali, in primo luogo di quella del BIPAR (vera e propria voce degli intermediari a Bruxelles), hanno permesso agli intermediari stessi di evitare che fosse imposto il divieto di remunerazione in forma provvigionale, lasciando agli Stati membri la possibilità di pronunciarsi su questo punto.
Per quanto concerne la trasparenza delle remunerazioni, la direttiva prevede che gli intermediari dovranno obbligatoriamente, prima di ciascuna vendita, informare i loro clienti circa le modalità con cui verranno remunerati senza, tuttavia, fornire le cifre in dettaglio.
Lo stesso obbligo ricade anche sulle reti di vendita dirette delle imprese di assicurazione e delle banche.
Anche in materia di prodotti d’investimento finanziario, “confezionati” sotto forma di prodotti assicurativi, la direttiva aumenta gli obblighi di informazione e consulenza a carico del distributore:
- un documento standard di informativa precontrattuale dovrà essere consegnato al contraente;
- il distributore dei suddetti prodotti dovrà avere cura di controllare accuratamente il grado di conoscenza dei prodotti finanziari del suo cliente e determinare se l’investimento che gli intende proporre sia adeguato alle sue esigenze.
Infine, non sarà più possibile distribuire prodotti assicurativi obbligatoriamente abbinati alla vendita di altri beni o servizi senza offrire al consumatore la possibilità di poter acquistare gli uni separatamente dagli altri.
Concludendo, vale la pena di sottolineare il fatto che il nuovo testo della direttiva pone fine all’incertezza che pesava su molti temi importanti, e questo è un fatto certamente positivo.
Tuttavia la nuova normativa entrerà in vigore nel 2017 e ciò lascia intendere che, nel frattempo, ci saranno ulteriori provvedimenti che modificheranno l’attività professionale degli intermediari, anche a breve termine.