L’“OBBLIGO DI CONSIGLIO E CONSULENZA” È ARRIVATO ANCHE IN ITALIA O C’È SEMPRE STATO?
Il Responsabile sinistri di CGPA Europe, Andrea Dalla Villa, riferisce di una recente sentenza della Corte di Cassazione che statuisce un principio di diritto che può essere considerato l’equivalente italiano del “Devoir de Conseil” e che consente di affermare che tali regole sono definitivamente sbarcate anche in Italia.
Due anni fa, quando CGPA Europe è arrivata in Italia, l’“Obbligo di consiglio e consulenza” (per dirlo all’italiana) veniva considerato, in ambito assicurativo, un principio teorico ancorato a logiche e criteri di scarsa rilevanza pratica.
In Francia, al contrario, il “Devoir de conseil” rifletteva una serie di principi elaborati dalla dottrina già nel corso degli anni ’60 (con il “devoir de suivi” e il “devoir de mise en garde”) che furono poi rielaborati alla luce della direttiva comunitaria in tema d’intermediazione assicurativa.
Anche in Italia la direttiva comunitaria “IMD 1” è stata recepita e il Codice delle Assicurazioni, con i relativi regolamenti ISVAP/IVASS ne è stato il risultato concreto.
Peraltro, viene da chiedersi se anche nel nostro Codice Civile, in vigore da 58 anni, non fossero già presenti – analogamente a quanto accaduto in Francia – delle norme che imponevano all’assicuratore, prima della stipula del contratto di:
- proporre ai contraenti dei prodotti assicurativi utili e coerenti con il proprio profilo di rischio;
- mettere il contraente in condizione di compiere una scelta consapevole, informandolo in modo esaustivo sulle caratteristiche del prodotto.
Il Codice Civile prevede, infatti, una serie di articoli: 1175, 1176, 1337 e 1375 che impongono ai contraenti di comportarsi con correttezza, diligenza e buona fede e non solo nello svolgimento delle trattative, ma anche durante la formazione e, soprattutto, per tutta la durata del contratto.
Ora, la Corte di Cassazione (con la recentissima sentenza n. 8412/2015) ha affermato il principio di diritto in base al quale “…il dovere di un’informazione esaustiva, chiara e completa così come quello di proporre al contraente polizze realmente utili per le esigenze dell’assicurato sono doveri primari dell’assicuratore e dei suoi intermediari o promotori…”, evidenziando nelle motivazioni che si tratta di “regole di comportamento” desumibili dai surrichiamati principi codicistici.
La Suprema Corte ha, infine, precisato che si tratta di obblighi che vanno adempiuti: “…in modo franco e senza sotterfugi…” e che l’assicuratore e, quindi, anche l’intermediario, devono “…dare informazioni e non sollecitare domande…” e non limitarsi ad affermare che “(…) io non ti do informazioni, però se vuoi puoi chiedermele (…)”.