INTERVENTO AVV. ROBERTO FINOTTO ALLA PRESENTAZIONE DELL’ANNUAL REPORT 2022 (CESIA)
Continuiamo con la pubblicazione dei video interventi degli avvocati che hanno partecipato alla tavola rotonda, dal titolo Errare è umano, perseverare è diabolico: il rischio reputazione, tenutasi a Roma il 16 maggio 2023 in occasione della Presentazione dell’Annual Report 2022 (CESIA).
I sei avvocati, moderati da Andrea Dalla Villa, Responsabile Sinistri & Polizze Collettive di CGPA Europe, hanno analizzato altrettante aree di rischio e fornito soluzioni operative per gli intermediari.
Oggi pubblichiamo il video intervento dell’avv. Roberto Finotto che verte sulla mancata o tardiva messa a cassa del premio di polizza e, qui di seguito, un riepilogo del suo prezioso contributo:
“Per tale casistica gli errori più frequenti degli intermediari possono determinare tre casi.
Primo caso: erronea messa a cassa del premio in data successiva a quella dell’effettivo incasso da parte dell’intermediario, senza l’accadimento di un sinistro nell’intervallo temporale. In questo caso, non c’è alcuna conseguenza verso l’assicurato. Nei confronti della compagnia mandante, il rischio contrattuale emerge solo se le mancanze sono reiterate e per importi rilevanti.
Secondo caso: erronea messa a cassa del premio in data successiva a quella dell’effettivo incasso da parte dell’intermediario, con un sinistro che avviene nell’intervallo temporale. In questo caso, opera l’art. 118 del Codice delle Assicurazioni: la compagnia mandante è tenuta comunque al pagamento dell’indennizzo. La responsabilità dell’intermediario è esclusivamente limitata alla maturazione degli interessi per la ritardata disponibilità delle somme tardivamente messe a cassa: il rilievo economico è scarso.
Terzo caso: erronea consegna del titolo all’assicurato in data antecedente all’effettivo incasso del premio da parte dell’intermediario, con sinistro che si verifica nell’intervallo temporale. In questo caso, non opera l’art. 118 del Codice delle Assicurazioni, se il ritardo nel pagamento del premio è imputabile all’assicurato, mentre trova applicazione l’art. 1901 del Codice Civile che prevede la sospensione della garanzia fino all’effettivo pagamento del premio. In presenza di una sospensione della copertura, la compagnia non è tenuta a indennizzare il sinistro e quindi non c’è conseguenza risarcitoria a carico dell’intermediario, se fornisce alla compagnia gli elementi che comprovano l’effettivo incasso del premio in data successiva ai termini del contratto”.
Certi che le loro riflessioni stimoleranno il confronto tra i professionisti del mondo assicurativo, buona visione a tutti!
Video disponibile qui