INTERVENTO AVV. CLAUDIO PERRELLA ALLA PRESENTAZIONE DELL’ANNUAL REPORT 2022 (CESIA)

Continuiamo con la pubblicazione dei video interventi degli avvocati che hanno partecipato alla tavola rotonda, dal titolo Errare è umano, perseverare è diabolico: il rischio reputazionale, tenutasi a Roma il 16 maggio 2023 in occasione della Presentazione dell’Annual Report 2022 (CESIA).

I sei avvocati, moderati da Andrea Dalla VillaResponsabile Sinistri & Polizze Collettive di CGPA Europe, hanno analizzato altrettante aree di rischio e fornito soluzioni operative per gli intermediari.

Oggi pubblichiamo il video intervento dell’avv. Claudio Perrella che verte sul fatto doloso del collaboratore e, qui di seguito, un riepilogo del suo prezioso contributo:

“L’intermediario risponde dell’operato del collaboratore in via contrattuale (articolo 1228 c.c.) e in via extracontrattuale ex articolo 2049 c.c. (“I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”).

In giurisprudenza la disposizione viene pacificamente riferita all’operato del dipendente nello svolgimento delle mansioni alle quali è adibito dal datore di lavoro. Spesso opera il concetto di occasionalità necessaria (cioè la circostanza che vi sia un nesso necessario tra la funzione ricoperta e il comportamento posto in essere dal dipendente che ha causato il danno), anche quando il dipendente eccede i limiti delle sue mansioni, oppure trasgredisce gli ordini ricevuti dal datore di lavoro.

L’attenuazione del rischio richiede la creazione di un sistema di controllo capillare e costante, che può essere anche oggetto della preliminare valutazione della compagnia assicuratrice.

È da riportare il caso di un consulente finanziario che operava illecitamente in Borsa: la responsabilità della società d’intermediazione che lo aveva preposto alle relative incombenze è stata esclusa perché la Cassazione ha ritenuto che la condotta, sostanziandosi in una consapevole acquiescenza alla violazione delle regole, avesse carattere del tutto anomalo (Cass. Civ. n. 27925/2013)”.

Certi che le loro riflessioni stimoleranno il confronto tra i professionisti del mondo assicurativo, buona visione a tutti!

Video disponibile QUI