INSOLVENZA DELLA COMPAGNIA: CHE COSA RISCHIANO AGENTI E BROKER

Intervista al Professor Giacomo Pongelli, Professore di Diritto privato all’Università degli Studi di Milano-Bicocca

Partiamo dalla domanda di fondo. L’assicurato di una compagnia dichiarata insolvente può rivalersi sull’intermediario che gli ha venduto la polizza?

Le attuali norme di settore non prevedono espressamente una responsabilità in capo all’intermediario per il collocamento di prodotti di un’impresa assicurativa che poi si riveli insolvente. Le ragioni dell’esenzione, facilmente intuibili, sono due. La prima è che le obbligazioni derivanti da un contratto assicurativo sono in capo all’impresa: l’intermediario è soltanto un tramite. La seconda è che l’attività assicurativa è riservata e può essere esercitata soltanto se l’impresa riceve l’autorizzazione dall’autorità amministrativa e dispone dei requisiti richiesti dalla normativa che l’autorità di vigilanza dovrà verificare e valutare.

Quest’ultima svolge anche funzioni di prevenzione, di controllo e di vigilanza prudenziale attraverso l’esame della documentazione che, periodicamente, l’impresa è tenuta a produrre. Se, quindi, l’impresa opera, vuol dire che l’autorità la ritiene idonea ad assumere nuovi rischi. L’eventuale inadempimento non dovrebbe generare responsabilità per chi ne colloca i prodotti. Non spetta all’intermediario, insomma, valutare le condizioni finanziarie della compagnia emittente. Le certezze, però, si fermano qui, perché l’evoluzione normativa ha reso più complesso il ruolo degli intermediari aumentandone i rischi potenziali.

 

Che cosa è cambiato?

L’attuazione della direttiva IDD (Insurance Distribution Directive) ha influito sul Codice delle assicurazioni private. L’articolo 119-bis impone ai distributori di agire con equità, onestà, professionalità, correttezza e trasparenza perseguendo il miglior interesse dei clienti. Prevede, inoltre, che all’assicurato siano fornite informazioni corrette, chiare e non fuorvianti, evitando conflitti d’interesse e incentivi nelle remunerazioni che contrastino con questi doveri. Nella stessa direzione va il regolamento IVASS n. 40 del 2018 sulla distribuzione assicurativa.

Sappiamo che l’evoluzione normativa degli anni recenti è stata ispirata alla massima tutela dell’assicurato. Nel rapporto con il cliente, quindi, l’intermediario è tenuto a comportarsi nel rispetto dei princìpi indicati. Questi princìpi potrebbero essere invocati dall’assicurato che ritenga di non essere stato adeguatamente informato su circostanze che l’intermediario avrebbe dovuto conoscere o prevedere, come appunto potrebbe essere il rischio d’insolvenza dell’impresa assicurativa.

Si capisce bene che qui si entra in un terreno reso scivoloso per l’assicurato dal principio dell’onere della prova: è difficile provare che l’intermediario, utilizzando la dovuta diligenza professionale, avrebbe dovuto prevedere il rischio d’insolvenza e che tale rischio avrebbe dovuto tradursi in un obbligo informativo verso il contraente tale da disincentivarlo all’acquisto della polizza.

 

La dichiarazione d’insolvenza è, in genere, preceduta da una fase di difficoltà finanziaria difficile da conoscere in dettaglio e che può anche essere transitoria. Come deve comportarsi l’intermediario?

Ci troviamo qui di fronte a un dilemma. L’intermediario potrebbe essere considerato responsabile verso l’assicurato per non aver riferito del rischio d’insolvenza ma è anche vero che se, per evitare la responsabilità, evidenziasse ai propri clienti la potenziale insolvenza della compagnia, contribuirebbe a peggiorare la situazione finanziaria della compagnia.

C’è da considerare, quindi, anche la responsabilità verso l’impresa di assicurazioni, la quale subirebbe un danno, se la propria rete di distribuzione non collocasse i prodotti. Si pone, inoltre, il tema della riservatezza dei dati. Se l’intermediario, magari conoscendo riservatamente le difficoltà finanziarie della compagnia, le rivelasse al mercato, violerebbe obblighi nei confronti dell’impresa. Ritengo, quindi, che i rischi da considerare non siano soltanto nel rapporto con i clienti assicurati.

 

Ci sono differenze tra la responsabilità dei broker e quella degli agenti?

Sì, in termini di diritto. L’attività del broker, giuridicamente, è tradizionalmente intesa come una combinazione tra mediazione e prestazione d’opera intellettuale. Questo vuol dire che il broker, operando su incarico del cliente e senza rappresentare imprese di assicurazioni, svolge, oltre alla mediazione pura, un’attività di consulenza ed è certamente tenuto a fornire le informazioni che gli sono note, nel rispetto non solo degli obblighi precedentemente richiamati previsti dal codice delle assicurazioni ma anche ai sensi di quanto previsto dalle norme del codice civile sulle obbligazioni in generale (articoli 1175 e 1776, comma due, sul comportamento secondo correttezza e sulla diligenza del professionista nell’esecuzione della prestazione).

L’agente, invece, opera in nome e per conto della compagnia assicuratrice: non è un elemento tipico del suo ruolo fornire consulenza al cliente in senso ampio. Questo sembrerebbe esporre meno l’agente a responsabilità. Va considerato anche tuttavia che, a differenza del broker, l’agente ha con la compagnia un rapporto più stretto che lo potrebbe portare ad avere accesso a maggiori informazioni su eventuali rischi d’insolvenza. Questo vale ancora di più nel caso dei cosiddetti Managing General Agent (MGA), i quali, secondo un modello di matrice straniera sempre più spesso applicato, anche se non espressamente disciplinato dalla normativa italiana, hanno il potere di assumere rischi ed emettere polizze per conto della compagnia e sono quindi dotati di un’autonomia decisionale che ne aumenta sicuramente le responsabilità.

Nonostante queste distinzioni tra tipologie di intermediari, che nella pratica sono più sottili rispetto alla teoria, resta il fatto che broker e agenti non possono ritenersi esenti da una responsabilità potenziale nei casi di mancata informativa sul rischio d’insolvenza della compagnia.

 

Guardiamo il problema sotto il profilo della sua evoluzione nel tempo. Quali sono i princìpi da seguire?

Il passaggio chiave avviene quando una situazione di difficoltà finanziaria, in un certo senso evento fisiologico di mercato, diventa giuridicamente rilevante per la relazione tra intermediario e cliente assicurato.

L’intermediario, come si è detto, non è tenuto alla vigilanza sulle imprese ma deve informare il cliente sui rischi che derivano dal contratto e accertarsi che questo sia adeguato alle esigenze e richieste del cliente. La carenza d’informativa su elementi rilevanti, come il rischio d’insolvenza della compagnia, lo espone sicuramente al rischio di responsabilità anche precontrattuale (ex art. 1337 c.c.). Viene da chiedersi, inoltre, se l’obbligo d’informare il cliente prosegua in corso di contratto qualora lo stato di solvibilità dell’impresa dovesse mutare successivamente alla sottoscrizione. La risposta dipende necessariamente non solo dal rapporto contrattuale tra cliente e intermediario ma anche dalla tipologia del prodotto assicurativo e dalla durata del relativo contratto.

 

Se l’impresa è sottoposta a misure di risanamento, scatta il diritto di sospendere il pagamento dei premi?

Se le condizioni patrimoniali dell’impresa sono mutate in modo rilevante in corso di contratto, tanto da far temere che non sia in grado di adempiere ai propri obblighi, l’assicurato potrebbe eventualmente valutare di valersi del rimedio previsto all’art. 1461 c.c., sospendendo l’esecuzione della prestazione da lui dovuta, ovvero interrompendo il pagamento dei premi.

 

Come possono tutelarsi gli intermediari dal rischio di responsabilità?

Gli strumenti difensivi possono essere diversi, a partire dalla previsione di clausole contrattuali che limitino la responsabilità verso il cliente, con il confine però di non poter limitare la responsabilità derivante da dolo o colpa grave (art. 1229 c.c.). Anche la previsione di clausole penali potrebbe limitare l’esposizione dell’intermediario al rischio di risarcimento. Ovviamente, poi, c’è sempre la copertura assicurativa obbligatoria per la responsabilità civile professionale ma anche qui le polizze escludono i casi di dolo e colpa grave.

Molto interessante è la recente istituzione del Fondo di Garanzia per le polizze dei rami vita, che tutela gli assicurati prevedendo prestazioni fino a 100mila euro per singola posizione protetta in caso d’insolvenza o liquidazione coatta amministrativa della compagnia assicurativa. Il Fondo è finanziato sia dalle compagnie sia dagli intermediari, i quali sono obbligati ad aderire se superano i 50 milioni di euro di premi annui intermediati. Il Fondo, inoltre, interviene anche in favore delle imprese per prevenire o superare le situazioni di crisi. In questo senso, opera a garanzia non solo degli assicurati ma del mercato, costituendo un rimedio preventivo all’insolvenza delle imprese dei rami vita.