IL CONTRIBUTO DI UN ESPERTO: AVV. DAVID MORGANTI
Cosa succede in caso di mancato o tardivo versamento del premio all’impresa di assicurazioni preponente?
Quali sono le conseguenze del mancato o tardivo versamento del premio da parte dell’agente all’impresa di assicurazioni preponente, nell’ipotesi in cui un sinistro si verifichi nel periodo compreso tra la data di effettivo incasso del premio da parte dell’agente e la data della rimessa del premio all’impresa mandante? Quali sono gli eventuali profili di vessatorietà di una clausola del contratto di agenzia che prevede l’obbligo dell’agente di risarcire alla mandante il danno patito a seguito del sinistro occorso nel periodo di tempo sopra indicato, rappresentato dall’importo liquidato dall’impresa all’assicurato o al terzo danneggiato?
I quesiti sottoposti devono essere esaminati alla luce della normativa codicistica e della normativa speciale di cui al Codice delle Assicurazioni nonché tenendo in considerazione gli orientamenti dottrinari e giurisprudenziali intervenuti sulla questione. Con riferimento alla normativa vigente evidenziamo quanto segue. Ai sensi dell’art. 1901 cod. civ., “Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.” Tale norma, non suscettibile di interpretazione estensiva, prevede la sospensione del contratto nella sola ipotesi di omesso pagamento del premio da parte dell’assicurato. Ai sensi dell’art. 1188 cod. civ. l’obbligato è liberato se paga all’agente con rappresentanza ovvero alla persona indicata dall’assicuratore stesso (adiectus solutionis causa). L’art. 1189 cod. civ. prevede che il debitore in buona fede è liberato, se esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche. In tali casi l’assicurato ha adempiuto alla propria obbligazione e ha conseguentemente diritto alla controprestazione anche quando l’agente o l’adiectus non versino all’assicuratore l’importo del premio. Costituisce specifica applicazione della richiamata normativa generale la normativa speciale di cui agli artt. 118 e 119 del Codice delle Assicurazioni. In particolare l’art. 118 prevede che “Il pagamento del premio eseguito in buona fede all’intermediario o ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all’impresa di assicurazioni”; l’art. 119 dispone che “L’impresa di assicurazione per conto della quale agiscono i produttori diretti risponde in solido dei danni arrecati dall’operato dei medesimi, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale”. La normativa sopra descritta tutela la posizione dell’assicurato nei confronti dell’assicuratore, prevedendo la piena indennizzabilità del sinistro nel caso in cui il premio sia stato pagato in buona fede all’agente con rappresentanza.
Non è viceversa regolamentata la posizione dell’agente nei confronti dell’assicuratore. A tale riguardo sono intervenute la dottrina e la giurisprudenza nel definire i limiti e la natura della responsabilità dell’agente nei confronti dell’assicuratore. Secondo autorevole dottrina (Marco Rossetti, Il Diritto delle Assicurazioni, Padova, 2011), la responsabilità dell’agente nei confronti dell’assicuratore può verificarsi in tutti i casi in cui quest’ultimo sia stato costretto a esborsi nei confronti dell’assicurato causati in modo diretto dalla condotta negligente dell’agente. In altri termini l’assicuratore può rivalersi sull’agente delle somme versate all’assicurato, nel caso in cui l’assicuratore avrebbe potuto evitare il pagamento a fronte di una condotta corretta dell’intermediario. Pertanto se l’assicuratore è costretto a pagare all’assicurato un indennizzo che avrebbe potuto evitare, ove l’agente si fosse comportato con la dovuta diligenza, tale pregiudizio costituisce l’effetto dell’inadempimento di un obbligo contrattuale dell’agente per il quale l’assicuratore ha la facoltà di promuovere l’azione generale di risarcimento del danno da inadempimento ex art. 1218 cod. civ.. La giurisprudenza in tema di responsabilità dell’agente nei confronti della mandante è intervenuta più volte in casi analoghi a quello oggetto del quesito.
(i) Nel caso in cui il sinistro si sia verificato in data anteriore alla trasmissione del premio dall’agente, il Tribunale di Roma (sentenza 30 maggio 1989) ha affermato che l’assicuratore non può addebitare l’intero costo del sinistro all’agente, non essendoci alcun nesso di causalità tra il ritardato od omesso versamento del premio e il risarcimento del sinistro stesso e che la mandante ha soltanto il diritto di pretendere il risarcimento dei danni per la perdita di valuta subita.
(ii) La Pretura di Roma sez. lavoro con sentenza n. 12037 del 24 novembre 1989 ha dichiarato che, nel caso di tardiva trasmissione del premio, l’assicuratore è tenuto a indennizzare il proprio assicurato perché si è vincolata contrattualmente tramite l’agente, ma ha anche diritto a rivalersi su quest’ultimo, in conseguenza del vincolo diretto e interno che regola i rapporti tra preponente e intermediario.
(iii) Sempre la Pretura di Roma sez. lavoro con sentenza del 3 febbraio 1987 ha dichiarato che gli agenti rispondono in proprio delle conseguenze dannose che l’assicuratore subisce a causa della ritardata omessa registrazione di incassi negli appositi registri fonti dalla direzione. Il danno causato dal ritardato versamento degli incassi non è la sola perdita degli interessi, ma il costo stesso del sinistro (le tre pronunce sono richiamate in Paolo Mariotti, Giorgio Maria Losco, I contratti assicurativi e l’assicurazione nei codici, Giuffrè).
Ebbene, alla luce degli orientamenti richiamati, è possibile formulare le seguenti considerazioni.
La dottrina richiamata ha evidenziato che l’assicuratore non ha titolo per agire nei confronti dell’agente per inadempimento degli intermediari, in quanto l’indennizzo corrisposto dal preponente, a fronte del pagamento del premio da parte dell’assicurato all’agente, non rappresenta un esborso che l’assicuratore avrebbe potuto evitare, in caso di condotta diligente dell’intermediario.
Tale tesi è nella sostanza condivisa dalla prima pronuncia giurisprudenziale richiamata, la quale ha statuito che, a fronte del ritardato versamento del premio, l’agente sarà tenuto a rispondere solamente dei danni direttamente derivanti dal ritardo, ossia la perdita di valuta. Viceversa l’assicuratore non potrà chiedere all’agente il rimborso dell’indennizzo corrisposto all’assicurato, non essendo la corresponsione dell’indennizzo conseguenza del ritardato versamento del premio.
Da tale orientamento si discostano gli altri due precedenti richiamati, i quali, tuttavia, ad avviso di chi scrive, non tengono in debito conto il dettato dell’art. 1226 cod. civ., ai sensi del quale sono risarcibili esclusivamente i danni che siano “conseguenza immediata e diretta” dell’inadempimento o del ritardo.
Alla luce delle sopra esposte considerazioni, a nostro parere, deve essere considerata vessatoria ai sensi dell’art. 1341 cod. civ. la clausola di un contratto di agenzia che preveda l’obbligo dell’agente di restituire integralmente l’indennizzo versato dall’assicuratore, in caso di ritardata trasmissione del premio, in quanto recante una limitazione della responsabilità del preponente.