GUIDA PRATICA PER COSTRUIRE UNO SCUDO REPUTAZIONALE
Al confronto promosso dal CESIA hanno partecipato sei avvocati: Nidia Bignotti, Studio Legale Bignotti e d’Acquarone; Alessandro Calzavara; Roberto Finotto, Studio Legale Associato Forza; David Morganti, Studio Legale Morganti & Associati; Claudio Perrella, Studio Legale RP Legal & Tax; Michele Tavazzi, Studio Legale Tavazzi.
Ogni avvocato ha analizzato una delle situazioni che più frequentemente originano errori e conseguenti danni reputazionali: informazioni precontrattuali rese (o taciute) dal cliente; consiglio professionale e adeguatezza del prodotto offerto; mancata o tardiva messa a cassa del premio di polizza; commercializzazione di polizze index e unit-linked; fatto doloso del collaboratore; sostituzioni di polizze e campagne di riforma. L’analisi di ogni situazione è accompagnata dalle soluzioni per abbassare il rischio. Qui di seguito è riportata una sintesi degli interventi.
Nidia Bignotti (Studio Legale Bignotti e d’Acquarone): le informazioni precontrattuali
La tradizionale e consolidata interpretazione degli articoli 1892 e 1893 c.c. afferma che l’obbligo posto a carico dell’assicurando di rendere note all’assicuratore, prima della stipula della polizza, tutte le circostanze a sua conoscenza suscettibili d’influire sulla valutazione del rischio e, nello specifico, l’obbligo dell’assicurando di compilare in modo esatto e completo (non reticente) il questionario non può essere validamente delegato o condiviso con terzi, nemmeno se il terzo è l’agente o il broker che intermedia il contratto assicurativo, salvo che la compagnia presti il suo consenso.
Le norme del Codice Civile vanno tuttavia coordinate con quelle dettate dal Codice delle Assicurazioni che, nell’ottica di tutelare il consumatore assicurativo, consentono d’invocare responsabilità dell’intermediario un tempo inimmaginabili. Vi è, quindi, la necessità che l’intermediario presti un’elevata soglia di attenzione nella fase di trasferimento all’assicuratore delle informazioni rese dall’assicurando.
Sono tre le pratiche da raccomandare: trasferire per iscritto le informazioni ricevute; astenersi dal certificare firme non apposte in presenza; evitare d’intermediare polizze che si sappiano (o si debba sapere) annullabili ex art. 1892 c.c.
Alessandro Calzavara: consiglio professionale e adeguatezza
Il consiglio professionale accompagna sempre la proposta di un prodotto/contratto: rappresenta l’attività che il distributore deve compiere per verificare coerenza e adeguatezza rispetto al questionario demands & needs. Il consiglio è il risultato di un’attività d’informazione passiva e attiva che può sinteticamente individuarsi nel questionario (quando esistente) e nella proposta di assicurazione. Partendo dal prodotto base (insieme), il consiglio professionale dovrebbe individuare la combinazione di garanzie (sottoinsiemi) più idonea a soddisfare le esigenze del cliente non solo nella fase prodromica (la conclusione del contratto), ma altresì durante la vita del contratto (in particolare se poliennale), in modo da mantenerlo sempre adeguato alle esigenze dell’assicurato.
Una formulazione del consiglio professionale che eviti conseguenze in caso di errori (presunti o reali) deve basarsi su formazione e aggiornamento professionale, tracciabilità e monitoraggio.
Formazione e aggiornamento professionale sono due presupposti essenziali. L’attività deve riguardare anche i prodotti e la loro evoluzione, gli aspetti tecnici e quelli di compliance.
La tracciabilità include il rispetto delle regole comportamentali, il percorso seguito (consegna di modelli, set, allegati ecc.), le informazioni ricevute dal cliente e quelle che gli sono state rese, la prova documentale delle proposte formulate.
Il monitoraggio, infine, prevede un sistema di controlli interni e la creazione di un libro dei processi, uno strumento utile per la prevenzione che, in caso di accertamento di violazioni, può essere valutato positivamente dall’autorità di vigilanza.
Roberto Finotto (Studio Legale Associato Forza): mancata o tardiva messa a cassa dei premi
Per tale casistica gli errori più frequenti degli intermediari possono determinare tre casi.
Primo caso: erronea messa a cassa del premio in data successiva a quella dell’effettivo incasso da parte dell’intermediario, senza l’accadimento di un sinistro nell’intervallo temporale. In questo caso, non c’è alcuna conseguenza verso l’assicurato. Nei confronti della compagnia mandante, il rischio contrattuale emerge solo se le mancanze sono reiterate e per importi rilevanti.
Secondo caso: erronea messa a cassa del premio in data successiva a quella dell’effettivo incasso da parte dell’intermediario, con un sinistro che avviene nell’intervallo temporale. In questo caso, opera l’art. 118 del Codice delle Assicurazioni: la compagnia mandante è tenuta comunque al pagamento dell’indennizzo. La responsabilità dell’intermediario è esclusivamente limitata alla maturazione degli interessi per la ritardata disponibilità delle somme tardivamente messe a cassa: il rilievo economico è scarso.
Terzo caso: erronea consegna del titolo all’assicurato in data antecedente all’effettivo incasso del premio da parte dell’intermediario, con sinistro che si verifica nell’intervallo temporale. In questo caso, non opera l’art. 118 del Codice delle Assicurazioni, se il ritardo nel pagamento del premio è imputabile all’assicurato, mentre trova applicazione l’art. 1901 del Codice Civile che prevede la sospensione della garanzia fino all’effettivo pagamento del premio. In presenza di una sospensione della copertura, la compagnia non è tenuta a indennizzare il sinistro e quindi non c’è conseguenza risarcitoria a carico dell’intermediario, se fornisce alla compagnia gli elementi che comprovano l’effettivo incasso del premio in data successiva ai termini del contratto.
David Morganti (Studio Legale Morganti & Associati): polizze Index e Unit-Linked
Nell’ambito della distribuzione di prodotti finanziario-assicurativi si assiste a un progressivo aumento della tutela fornita nei confronti del cliente, inteso come consumatore (cd. consumerization).
In particolare, nella distribuzione delle polizze unit-linked costituisce pratica commerciale scorretta la redazione di un contratto che non consenta al consumatore di comprendere (i) la natura, (ii) la struttura del prodotto assicurativo proposto e (iii) i rischi che vi sono connessi.
Nella distribuzione delle polizze index-linked, similmente, costituisce un’omissione ingannevole l’omessa comunicazione al consumatore delle informazioni sulle caratteristiche e sui rischi connessi a tale tipologia di contratto prima della sua adesione.
La circostanza oggettiva che i prodotti assicurativi unit-linked e index-linked presentino connotazioni anche finanziarie ha già da tempo indotto il legislatore, sia comunitario sia italiano, ad approntare una forma di tutela estendendo alla fase di collocamento di detti prodotti gli obblighi informativi e di forma già previsti dal TUF per i prodotti finanziari puri.
La finalità delle già menzionate previsioni è in primo luogo quella di tutelare la parte debole del rapporto e, in secondo luogo, quella di accrescere la fiducia del pubblico negli operatori assicurativi e dunque favorire lo sviluppo del mercato.
Quindi se, da un lato, l’informativa precontrattuale e la valutazione della coerenza dei prodotti assolvono alla necessità di proteggere l’assicurato dal rischio di acquisto di prodotti inutili o comunque inadatti a offrirgli un’idonea copertura, allo stesso modo si cerca di tutelare il settore assicurativo dalla sfiducia e dal danno reputazionale che seguirebbe a una distribuzione di prodotti disallineati rispetto alle esigenze e alle aspettative dei clienti.
In tal senso, oltre agli obblighi informativi di portata generale previsti dall’art. 120 del Codice delle Assicurazioni private, rileva in particolare il Regolamento IVASS n. 40/2018, il quale disciplina le regole di comportamento nella distribuzione di tali prodotti negli artt. 58, 68 bis, 68 ter, 68 quater e 68 novies.
Claudio Perrella (Studio Legale RP Legal & Tax): il dolo del collaboratore
L’intermediario risponde dell’operato del collaboratore in via contrattuale (articolo 1228 c.c.) e in via extracontrattuale ex articolo 2049 c.c. (“I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”).
In giurisprudenza la disposizione viene pacificamente riferita all’operato del dipendente nello svolgimento delle mansioni alle quali è adibito dal datore di lavoro. Spesso opera il concetto di occasionalità necessaria (cioè la circostanza che vi sia un nesso necessario tra la funzione ricoperta e il comportamento posto in essere dal dipendente che ha causato il danno), anche quando il dipendente eccede i limiti delle sue mansioni, oppure trasgredisce gli ordini ricevuti dal datore di lavoro.
L’attenuazione del rischio richiede la creazione di un sistema di controllo capillare e costante, che può essere anche oggetto della preliminare valutazione della compagnia assicuratrice.
È da riportare il caso di un consulente finanziario che operava illecitamente in Borsa: la responsabilità della società d’intermediazione che lo aveva preposto alle relative incombenze è stata esclusa perché la Cassazione ha ritenuto che la condotta, sostanziandosi in una consapevole acquiescenza alla violazione delle regole, avesse carattere del tutto anomalo (Cass. Civ. n. 27925/2013).
Michele Tavazzi (Studio Legale Tavazzi): campagne di riforma e sostituzione di polizze
Le campagne di riforma e le sostituzioni delle polizze possono portare a commettere errori con ripercussioni sul piano civilistico e reputazionale: il problema più rilevante riguarda le coperture difformi, che fanno venire meno talune garanzie della polizza precedente.
Nelle campagne di riforma, l’insidia da scongiurare è ritenere il nuovo prodotto assicurativo più performante e quindi migliore del precedente, sotto ogni profilo. Nella sostituzione della polizza, il rischio da evitare è proporre una polizza con minori garanzie di quella sostituita, di cui magari non si conosce a fondo il contenuto. La posizione degli intermediari differisce secondo i casi.
La prima delle soluzioni per prevenire il rischio è nella triade formazione, aggiornamento e consiglio professionale che, attraverso l’acquisizione d’informazioni, porta a individuare il prodotto assicurativo più idoneo a soddisfare le esigenze del cliente.
È poi essenziale la conoscenza del prodotto assicurativo che, nelle campagne di riforma, dovrebbe prevedere una puntuale informativa dell’assicuratore sul contenuto della nuova polizza, in particolare sugli aspetti che possono portare minori garanzie.
Svolge un ruolo importante anche la tracciabilità delle informazioni ricevute dal cliente e a lui rese, delle richieste e delle proposte. Una particolare attenzione, infine, deve essere posta alla registrazione delle conversazioni, spesso foriere di danno reputazionale anche senza implicazioni civilistiche.