GRUPPI AGENTI ITALIANI A CONFRONTO CON L’EUROPA
L’incontro di CGPA Europe con i rappresentanti dei gruppi agenti italiani ha coperto tre aree principali: le cause dei sinistri di responsabilità civile degli intermediari, gli orientamenti della giurisprudenza, gli effetti della pandemia. Per ognuna delle tre aree è stata proposta un’analisi della situazione europea con una particolare attenzione alla Francia, un Paese che, per struttura distributiva, quadro normativo e orientamenti giurisprudenziali, presenta numerose analogie con l’Italia. Ecco, in sintesi, che cosa è emerso.
Sinistri: il difetto di consulenza resta in Francia la causa principale
In Francia, nel 2020, a originare più frequentemente i sinistri di responsabilità civile degli intermediari sono state le polizze per i danni ai beni (27% dei casi), seguite dalle polizze per rischi speciali, tutela legale, affinity ed enti pubblici (26%) e dalle polizze della linea persone (15,5%).
In linea con i dati degli anni scorsi, l’inadempimento del dovere di consiglio e consulenza e dell’obbligo d’informazione è stata, con oltre la metà dei casi (59%), la principale causa dei sinistri di responsabilità civile professionale denunciati dagli intermediari assicurativi. Nettamente inferiore il peso delle altre cause tra e quali, in primis, la concorrenza sleale (14,6%) e gli errori amministrativi (10,9%).
Al centro delle controversie tra intermediari e assicurati sono soprattutto cinque ragioni:
- garanzie non operanti o massimali che, al momento del sinistro, si rivelano insufficienti;
- richiesta risarcitoria causata dall’applicazione della regola proporzionale in caso di sinistro;
- rilascio di un’attestazione di operatività della garanzia in caso di sinistro non coperto;
- ingerenza dell’agente, al di là del suo ruolo di intermediario, nella gestione di un sinistro;
- condizioni peggiorative della nuova polizza rispetto alle condizioni esistenti in quella precedente stipulata con un intermediario concorrente.
Gli orientamenti della giurisprudenza francese
Due sentenze sono state al centro del confronto di Parigi con i rappresentanti dei gruppi agenti italiani. La prima, emessa dalla Corte di Cassazione in seduta plenaria (pronuncia del 13 gennaio 2020, n. 17-19.963), attiene alla responsabilità extracontrattuale per violazione degli obblighi contrattuali. La sentenza ha riaffermato il principio secondo il quale un soggetto che non è parte del contratto può richiedere, a titolo di responsabilità extra-contrattuale, il risarcimento del danno al soggetto inadempiente.
La pronuncia è stata originata dal caso d’inadempimento di una società fornitrice di energia elettrica nell’esecuzione di un contratto con uno stabilimento industriale. L’interruzione dell’attività produttiva per quattro settimane, determinata dall’interruzione della fornitura di energia, ha generato un danno a una società terza. Nella sentenza, la Corte ha riaffermato che l’inadempimento di un obbligo contrattuale costituisce un fatto illecito verso un soggetto che, pur non essendo parte del contratto, sia danneggiato dal fatto illecito. Di qui l’obbligo di risarcimento.
Se fosse applicato in Italia, questo principio costituirebbe una novità e amplierebbe in misura significativa la potenziale responsabilità dell’intermediario assicurativo. Si pensi, per esempio, al caso di un incendio con danni multimilionari a terze parti originati da un’azienda che ha sottoscritto una polizza con un massimale di un milione. Una società terza parte potrebbe chiamare in causa la responsabilità dell’intermediario assicurativo che ha consigliato all’impresa fonte del danno la sottoscrizione di una polizza di responsabilità civile con un massimale inadeguato o insufficiente. La società terza potrebbe ritenere che l’intermediario sia venuto meno al dovere di consulenza.
La seconda sentenza esaminata, sempre della Corte di Cassazione (pronunce della dodicesima camera civile del 24 settembre, n. 18-12.593 e 18-13.726), attiene ai sinistri in serie (gli eventi dannosi riconducibili a un’unica causa). La Corte ha rifiutato la qualificazione di sinistro in serie quando la responsabilità del professionista è invocata per inadempimento del dovere di consiglio e consulenza e dell’obbligo d’informazione.
Con la sentenza, la Corte ha qualificato il sinistro in serie originato dall’inadempimento del dovere di consiglio e consulenza e dell’obbligo d’informazione dell’intermediario. Ha dichiarato, in particolare, che le disposizioni del Codice delle assicurazioni in materia di unicità dei sinistri non sono applicabili alla responsabilità che sorge in capo a un professionista in caso d’inadempimento del dovere di consiglio e consulenza e dell’obbligo d’informazione. Per loro natura, tali doveri e obblighi devono infatti essere riferiti a ciascun singolo cliente ed escludono l’esistenza di una stessa causa tecnica che li assimilerebbe a un unico fatto dannoso.
I sinistri di responsabilità civile durante la pandemia
37,3 miliardi di dollari: a tanto ammontava, al 30 giugno di quest’anno, secondo i Lloyd’s, il controvalore mondiale dei sinistri originati dalla pandemia da Covid-19. Un costo per il sistema assicurativo mai raggiunto prima, nettamente superiore anche agli effetti dell’uragano Katrina del 2005. Oltre la metà dei sinistri (58%) è stato originato negli Stati Uniti, con una quota prevalente (41%) determinata dalla cancellazione di eventi.
L’interruzione delle attività economiche (Business Interruption) e le relative perdite di reddito sono state al centro dei sinistri e delle controversie, non essendo la pandemia inclusa nella garanzia assicurativa. Il costo totale delle perdite di reddito originate dal lockdown è stato stimato tra 200 e 400 miliardi di dollari al mese: un rischio non assicurabile, salvo alcuni casi o specifiche estensioni delle garanzie.
I Paesi europei hanno registrato situazioni diverse. Nel Regno Unito, tra i più avanzati nel mercato assicurativo, sono stati numerosi i sinistri aperti dai clienti e non indennizzati dagli assicuratori. Il 40% delle denunce di sinistro nel portafoglio di CGPA Europe è a titolo cautelativo con un solo caso rilevante. Nel Regno Unito, per dirimere le controversie, è stato frequente il ricorso al mediatore (Financial Services Ombudsman) e non si sono registrate class action contro i broker.
Alle richieste di risarcimento, gli intermediari hanno replicato con obiezioni fondate su diversi princìpi:
- adeguatezza (può configurarsi una negligenza nel non aver fornito una consulenza completa sulla copertura standard di Business Interruption o sull’estensione/copertura autonoma relativa alla pandemia? Come si determina la negligenza?);
- nesso di causalità (i clienti dell’intermediario che chiedono il risarcimento possono dimostrare che avrebbero agito diversamente e pagato il premio aggiuntivo?);
- il danneggiato dovrebbe dimostrare, con onere della prova a suo carico, che il danno è direttamente riconducibile all’interruzione dell’attività causata dal Covid-19;
- l’intermediario non può rispondere della formulazione delle polizze assicurative standard, che prevedono un indennizzo del danno indiretto solo in presenza di un danno materiale e diretto dei beni assicurati (circostanza non verificatasi nel caso del Covid-19);
- estraneità dell’intermediario alla formulazione di clausole contrattuali non chiare.
In Francia, il contenzioso, inizialmente avviato contro le compagnie, è stato successivamente esteso agli intermediari assicurativi. Dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2021 sono pervenute a CGPA un centinaio di denunce di sinistro per Business Interruption originati dal Covid-19, quasi due terzi con il coinvolgimento degli agenti. Nella metà dei casi, la richiesta di risarcimento è arrivata dai ristoratori (circa 15% da albergatori) ma un po’ tutti i settori sono stati interessati. Negli ultimi mesi è progressivamente aumentato il contenzioso giudiziale. All’inizio del 2021, circa un terzo delle controversie era stato risolto per via giudiziale e due terzi per via stragiudiziale; in giugno, la ripartizione era in equilibrio.
Rispetto a quanto accaduto in altri Paesi, CGPA ha gestito in Francia un contenzioso numericamente rilevante e articolato, incentrato sulla natura della clausola che garantisce (o meno) le perdite di reddito e sulle relative disposizioni del Codice delle assicurazioni, secondo il quale la clausola d’esclusione deve essere formalizzata e adeguatamente circoscritta. In circa un quarto dei sinistri denunciati, le richieste d’indennizzo sono state formulate solo nei confronti della compagnia assicurativa. Ciò non toglie che, sia quando la clausola d’esclusione è chiara e non richiede spiegazioni, sia quando non lo è e richiede un’interpretazione, sugli intermediari incombe l’obbligo d’informazione o di mettere in guardia il cliente. Le pronunce dei giudici francesi sono state tuttavia favorevoli agli intermediari assicurativi (100% dei contenziosi vinti) e tendenzialmente sfavorevoli alle compagnie (quasi l’80% di giudizi sfavorevoli).