DIETRO UN ERRORE PROFESSIONALE PER MANCANZA DI “ADEGUATEZZA” C’È MOLTO DI PIÙ DI UN “SEMPLICE” SINISTRO
Nella newsletter n. 3 ci siamo occupati di una sentenza della Corte di Cassazione (la n. 8412/2015) che ci ha consentito di stabilire che l’“obbligo di consiglio e consulenza” impone di:
- proporre ai contraenti prodotti assicurativi utili e coerenti con il proprio profilo di rischio;
- mettere il contraente in condizione di compiere una scelta consapevole, informandolo in modo esaustivo sulle caratteristiche del prodotto.
La Suprema Corte sostiene che quanto precede era già desumibile da una serie di articoli del Codice Civile (1175, 1176, 1337 e 1375) che impongono ai contraenti di comportarsi con correttezza, diligenza e buona fede non solo nello svolgimento delle trattative, ma per tutta la durata del contratto.
La sentenza ci ha, peraltro, consentito di cominciare a identificare la presunta violazione dell’obbligo di consiglio e consulenza, con tutta una serie di errori professionali riconducibili alla mancata proposizione di polizze realmente utili per le esigenze dell’assicurato.
Ora, anche se è evidente che in Italia l’errore professionale è ancora, nella maggior parte dei casi, individuabile nel mancato rispetto dei «tradizionali» aspetti gestionali del contratto assicurativo, si deve, comunque, registrare una sempre più crescente incidenza dei sinistri dovuti a «inadeguatezza del contratto assicurativo» e ciò dipende dall’altrettanto crescente consapevolezza del cliente a pretendere dall’intermediario un «prodotto adeguato alle sue esigenze».
In Francia, dove, oltre a disporre di dati statistici consolidati, è da sempre presente un diverso approccio e una diversa sensibilità al problema, l’incidenza di sinistri riconducibili alla violazione dell’obbligo di consiglio e di consulenza è del 75%:
Va, peraltro, sottolineato che dietro un errore professionale per mancanza di “adeguatezza” c’è molto di più di un sinistro; infatti, quando si commette un errore professionale, riconducibile alle cause sopra esposte, si possono generare le seguenti conseguenze:
- un danno patrimoniale arrecato al terzo (ad esempio, il cliente assicurato) che viene risarcito dalla garanzia di RC professionale;
- ma non solo, il cliente a cui è stato causato un danno potrebbe perdere fiducia nei confronti dell’intermediario, il che comporta che si potrebbero subire due diverse e ulteriori tipologie di danno:
- una perdita di reddito – dal momento che il cliente, a seguito del sinistro, potrebbe disdettare le sue polizze provocando un minor introito;
- un danno all’immagine e alla reputazione professionale, per il quale è necessario porvi rimedio con campagne informative o divulgative;
- infine potrebbero essere comminate, a carico dell’intermediario, sanzioni pecuniarie da parte dell’istituto di vigilanza che, peraltro, sono notoriamente escluse dalla copertura assicurativa.
È chiaro, quindi, che le conseguenze dell’errore professionale possono andare ben oltre il sinistro per toccare, in modo trasversale, diversi aspetti dell’attività professionale.
Uno degli aspetti che ha una più diretta e tangibile rilevanza è costituito dalle sanzioni che vengono comminate dall’istituto di vigilanza (IVASS). A seguito di attento monitoraggio di quelle comminate nei primi 9 mesi del 2015 siamo riusciti ad identificare le principali condotte che sono strettamente correlate al tema dell’adeguatezza:
- consegna di documentazione precontrattuale carente delle informazioni in ordine all’adeguatezza dei contratti offerti e ai conflitti di interesse dell’intermediario;
- mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati;
- mancato rispetto degli obblighi di informativa precontrattuale;
- mancato rispetto degli obblighi di informativa nei confronti dei contraenti e degli assicurati;
- mancato rispetto degli obblighi di adeguatezza.
Abbiamo, altresì, ripartito all’interno della generale categoria delle violazioni concernenti il mancato rispetto delle regole di comportamento a carico degli intermediari il peso delle singole violazioni legate all’adeguatezza:
Ciò detto, è evidente che l’assicuratore di RC professionale deve saper guardare oltre l’orizzonte della mera gestione dei sinistri e individuare, insieme al cliente, delle soluzioni che consentano di ridefinire i modelli di gestione aziendale e di rafforzare la competitività degli intermediari.
Per tutto questo non c’è bisogno di un “semplice” assicuratore ma di un vero e proprio partner che, attraverso programmi di formazione e prevenzione, contribuisca ad aiutare gli intermediari a svolgere meglio la propria attività professionale riducendo al minimo i rischi di danni c.d. reputazionali e di incappare in sanzioni pecuniarie.
L’adeguatezza è, quindi, un cantiere aperto nel quale si sta costruendo il futuro e la credibilità dell’intero settore assicurativo.