COVID-19: CHE COSA È CAMBIATO (E CAMBIERÀ) PER GLI INTERMEDIARI ITALIANI
Più attenzione ai rischi e alla qualità dei servizi
Massimo Michaud, coordinatore del CESIA, ha aperto il Laboratorio degli Intermediari, analizzando le possibili conseguenze positive dell’emergenza sanitaria (per gli intermediari e le imprese), prima tra tutte l’accresciuta sensibilità ai rischi. La pandemia ha rivelato che la società non ha capacità di difendersi e reagire alle avversità, evidenza che ha generato una maggiore attenzione ai rischi e una tendenza a trasferirli sul settore assicurativo. Negli Stati Uniti, per esempio, dopo l’inizio della pandemia le ricerche sulle assicurazioni vita condotte attraverso Google sono aumentate del 50%.
Valutata in un’ottica di conseguenze sull’offerta assicurativa, questo vuol dire che alcune categorie di prodotti, fin qui ritenute poco interessanti, tenderanno a essere più ricercate. Nelle imprese, s’imporranno all’attenzione del management la copertura dei danni indiretti (mancati ricavi nel caso di un evento come la pandemia) e della business continuity, la responsabilità degli amministratori (polizze D&O) e le coperture delle spese sanitarie.
Si svilupperà, inoltre, la ricerca di servizio. Durante la crisi, tutti i servizi a distanza (per esempio, telemedicina e teleconsulto) sono stati molto richiesti: è probabile (e auspicabile) uno sviluppo della componente di servizio del prodotto assicurativo per soddisfare le esigenze emergenti. Nelle imprese, inoltre, si dovrà porre maggiore attenzione alla cyber security e alla sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro con un impatto conseguente sulle garanzie RCO.
C’è poi da attendersi un’accelerazione della digitalizzazione. Fino a qualche tempo fa si considerava impossibile anche solo pensare alla possibilità di vendere a distanza, ma ora alcune società di servizi hanno iniziato con successo incontri di vendita a distanza segnalando la possibilità di superare consolidati pregiudizi. Una compagnia italiana, appoggiandosi a una start up che ha fornito il supporto digitale, ha associato la vendita a distanza a quella in presenza. Anche in ambito formativo, l’attività in remoto non aveva molta attrattiva ma ora si assiste a una sua rapida diffusione.
Le tecnologie digitali restano, tuttavia, solo un fattore abilitante: a fare la differenza sarà la capacità di cogliere le opportunità. Per restare al centro del sistema distributivo, gli intermediari assicurativi dovranno non solo offrire prodotti come le polizze a copertura della Business Interruption o del Cyber Risk ma soprattutto offrire consulenza qualificata combinando attività a distanza e in presenza (distribuzione ibrida).
Così evolve il profilo di rischio degli intermediari
L’impatto dell’emergenza sanitaria ha sollevato diverse domande: la mancata consulenza all’assicurato sulla situazione generata dalla pandemia può comportare profili di responsabilità? È ipotizzabile una negligenza dell’intermediario per non aver consigliato l’estensione della copertura in caso di pandemia? Il mercato offriva, prima della crisi, prodotti adeguati a fronteggiarla? I clienti avrebbero acquistato la copertura o il premio per le garanzie aggiuntive?
Non tutte queste domande hanno risposte certe. Per una semplice ragione: i contratti lasciano ampio spazio all’interpretazione. Il che rende auspicabile, per affrontare nuove emergenze, una riprogettazione di alcuni prodotti.
Il risultato dell’incertezza, diffusa un po’ ovunque in Europa, ha rilevato nel suo intervento Andrea Dalla Villa, responsabile sinistri di CGPA Europe, è un crescente contenzioso, sia nei confronti degli intermediari sia nei confronti delle compagnie, scaturito proprio dal difetto di consiglio e consulenza e dalla poca chiarezza contrattuale.
Un’altra criticità originata dalla pandemia è stata l’indennizzo delle imprese per la perdita di ricavi. La copertura, abitualmente, è legata alla perdita o al danneggiamento dei beni che provocano l’interruzione dell’attività produttiva. Si stima, ha notato Dalla Villa, che il 95% delle polizze per la business interruption (BI) oggi attive non copre il danno indiretto (generato, cioè, da fattori esterni all’impresa) mentre il restante 5% ha comunque una copertura limitata. Prima della pandemia, nel Regno Unito, erano disponibili prodotti per la BI che indennizzavano il danno indiretto anche in assenza di un danno diretto ma avevano trovato poco spazio sul mercato anche a causa del costo elevato. Cionondimeno, nelle scorse settimane sono state avviate contro i Lloyd’s e altri assicuratori cinque class action per il riconoscimento dell’indennizzo del danno indiretto subìto a causa del Covid-19. Sempre più frequenti sono le comunicazioni dei clienti in cui si minaccia, in mancanza di un indennizzo, l’avvio di azioni di responsabilità verso il broker per non avere consigliato il prodotto adeguato (cioè un prodotto che copriva il danno indiretto senza necessità di copertura del danno diretto).
In Germania, gli assicuratori bavaresi hanno annunciato di essere disponibili a indennizzare il danno da interruzione di attività nella misura del 10-15% del danno indennizzabile in presenza di un danno diretto, con un periodo d’indennizzo non superiore a 30 giorni. Questo impegno è stato tuttavia ritenuto insufficiente e ci sono forti pressioni politiche per spingere gli assicuratori a fare la loro parte.
In California è stato appena introdotto il Business Interruption Insurance Coverage Act che garantisce le imprese assicurate per la perdita di profitto escludendo la possibilità che l’indennizzo sia negato per eventi come la pandemia.
In Francia, AXA ha respinto la richiesta di risarcimento del Gruppo Eclore (ristorazione di lusso) basata su una polizza che non prevedeva il danno diretto come condizione necessaria all’indennizzo del danno indiretto. Il Tribunale Commerciale di Parigi (22/05/2020) ha accolto la domanda dell’assicurato e ordinato un indennizzo provvisorio in attesa della quantificazione definitiva. Il Tribunale ha motivato che avrebbe dovuto essere AXA, in quanto predisponente del contratto, a dover inserire specifiche clausole per escludere l’operatività della garanzia in caso di eventi come la pandemia: non avendolo fatto, non poteva invocare un principio (rischio non assicurabile per mancanza di mutualizzazione) che non è stato tradotto in una clausola contrattuale. Altri assicurati, certamente, utilizzeranno questa decisione nei confronti degli assicuratori che rifiuteranno l’indennizzo del danno indiretto.
In Italia, è sorta una controversia in seguito alla pubblicazione della legge n. 27/2020 che ha previsto la copertura INAIL per chi contrae un’infezione in occasione di lavoro. L’INAIL ha fatto sapere che l’onere della prova è a carico dell’assicurato, a eccezione di alcune categorie professionali a elevato rischio per le quali è prevista una presunzione semplice di contagio d’origine professionale con conseguente inversione dell’onere della prova a carico dei datori di lavoro. Dimostrare che l’infezione sia avvenuta in occasione di lavoro è tuttavia complicato. I 300 infortuni o contagi sul lavoro al giorno registrati dall’INAIL, di cui almeno dieci mortali, hanno generato allarme tra i datori di lavoro per il rischio di responsabilità oggettivo costringendo l’INAIL a precisare che “il datore di lavoro risponde penalmente e civilmente delle infezioni di origine professionale solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o per colpa”, cioè se non ha rispettato le norme antinfortunistiche, ivi comprese quelle contenute nei decreti emanati dal Governo.
Altro rischio acuitosi in questa fase è il cyber. Con il massiccio ricorso allo smart working c’è da chiedersi quante imprese abbiano aderito ai protocolli di sicurezza informatica per la protezione dei dati. Le domande chiave sono: lo smart working potrebbe essere considerato un aggravamento del rischio da notificare all’assicuratore? Gli eventuali data breach o business interruption risulterebbero in garanzia o aprirebbero la possibilità di contestazioni? Anche in questo caso, gli obblighi di consiglio e consulenza in capo agli intermediari potrebbero comportare profili di responsabilità.
L’IVASS accoglie le indicazioni dell’EIOPA (ma non tutte)
Per rispondere all’emergenza l’Autorità Europea delle Assicurazioni e delle Pensioni Aziendali e Professionali (EIOPA) ha dato indicazioni importanti non solo per il contenuto, ma anche per il ruolo che l’autorità si è ritagliata andando oltre i suoi compiti. Pier Paolo Marano, componente del Comitato Scientifico del CESIA, ha spiegato che le indicazioni dell’EIOPA non sono certamente vincolanti e che il loro mancato rispetto non è sanzionabile, ma ha stabilito un principio secondo il quale i distributori devono agire in conformità al migliore interesse dei loro clienti, principio che nell’ordinamento italiano è ampiamento diffuso.
L’IVASS ha recepito alcune di queste indicazioni. Per esempio, che occorre informare la clientela in modo chiaro e tempestivo sulle misure organizzative adottate da compagnie e intermediari per garantire la continuità del servizio o che bisogna conservare le evidenze sugli eventuali impedimenti all’attività e i rimedi adottati. Un’altra indicazione recepita dall’IVASS è quella relativa ai problemi che hanno avuto i clienti nell’adempiere alle attività contrattualmente previste a causa del confinamento imposto dalle autorità di governo, come per esempio il rinnovo di una polizza o un check up medico.
L’EIOPA, inoltre, ha esortato le imprese assicuratrici a tenere conto delle difficoltà affrontate dai clienti e a non utilizzare a proprio favore i termini contrattuali che precluderebbero l’esercizio del diritto dell’assicurato. Un’altra raccomandazione alle imprese assicuratrici è continuare ad applicare la Product Oversight Governance (POG) valutando la coincidenza tra aspettative del cliente pre-Covid e post-Covid.
Infine, l’operatività delle polizze abbinate a mutui e finanziamenti. L’autorità di vigilanza italiana ha adottato uno schema di polizza vita tipo che esclude gli eventi catastrofali. Questi rischi non sono specificati dall’autorità e il codice civile fa un’elencazione che non è da considerarsi esaustiva. Bisogna quindi verificare l’elencazione degli eventi catastrofali fatta nella polizza. Spetta non solo al cliente ma anche alla banca, nel caso in cui sia beneficiaria della prestazione assicurativa, valutare se, al verificarsi dell’evento, quel mutuo che la banca riteneva garantito lo sia effettivamente.
L’autorità di vigilanza italiana, in sostanza, ha accolto le indicazioni maggiormente fondate sul contenuto delle norme in vigore e quelle di natura meno politica. Se avesse recepito tutte le indicazioni dell’EIOPA, i riflessi normativi sarebbero stati inevitabili e di complessa gestione.
L’impatto incerto sul ramo Danni
Nel ramo Danni, individuare i problemi per gli intermediari richiede una distinzione tra prodotti venduti prima della pandemia e prodotti che incorporano il rischio Covid, ha spiegato Sara Landini, componente del Comitato Scientifico del CESIA.
Per i prodotti vecchi, come per esempio le polizze di business interruption (BI), le polizze relative alle spese mediche e la RCO, le compagnie potrebbero non indennizzare gli assicurati. La legge italiana (art. 1912 del Codice Civile) esclude gli eventi catastrofali. La norma non rappresenta una elencazione tassativa ma fa riferimento all’evento catastrofale: un rischio sistemico che può svilupparsi in tutta la sua potenzialità dannosa in un solo momento. Questo rischio non è tecnicamente assicurabile, a meno che la compagnia non l’abbia assunto volontariamente. Questa non assicurabilità tecnica si traduce, in Italia, in una presunzione a favore delle compagnie: se non espressamente indicati nel contratto, i rischi sono da considerarsi esclusi.
A che cosa si applica l’art. 1912? Non nel ramo Vita, anche se è stato incluso dall’IVASS nelle polizze collegate ai mutui, altrimenti non sarebbe stato presente in questa tipologia di polizze. Il problema si pone per le polizze (per esempio, infortuni e malattie), difficili da qualificare al di là della distinzione per rami, che riguarda esclusivamente la vigilanza e non la qualificazione del contratto. Il fatto che la polizza malattia sia collocata nel ramo Danni poco rileva ai fini della qualificazione del contratto. Ai fini della qualificazione bisogna valutare, sia nel ramo Danni sia in quello Malattia, la funzione previdenziale del contratto e la quantificazione del danno su base tabellare, quindi l’utilizzo di meccanismi tabellari molto più vicini al sistema attuariale Vita rispetto al sistema attuariale Danni. A questi contratti risulta pertanto difficilmente applicabile l’art. 1912 C.C.
Altri problemi potrebbero scaturire da una chiara esclusione nel testo di polizza riferibile all’art. 1912 C.C. Nella maggior parte delle polizze tra le esclusioni si riporta il contenuto dell’art. 1912 C.C.: deve essere considerato tassativo o esemplificativo? Il contratto di assicurazioni è un contratto per condizioni generali dove vale il principio dell’interpretazione contro il predisponente. Si potrebbe sostenere che la mancata indicazione del rischio pandemia tra le esclusioni potrebbe rendere il contratto operativo.
Altro aspetto ancora poco chiaro è l’individuazione dell’inizio della pandemia: conta la dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o il momento in cui la malattia si è diffusa nel nostro Paese?
Una fonte di rischio per l’intermediario potrebbe derivare dalle reiezioni delle compagnie. L’assicurato potrebbe a questo punto rivolgersi all’intermediario poiché, anche se l’esclusione della compagnia è basata su una esclusione contrattualmente prevista, il cliente doveva essere correttamente informato di questa esclusione. In questo caso andrebbe fatta una valutazione della documentazione contrattuale fornita dalla compagnia e della tecnica redazionale del contratto (per esempio, l’utilizzo del neretto per sottolineare alcune esclusioni).
Quali problemi potrebbero derivare dai prodotti Covid? Le compagnie stanno emettendo una serie di polizze Covid che presentano diverse esclusioni, legate ad altre possibili problematiche di salute del cliente, che di fatto non coprono le conseguenze scaturenti dalla contrazione del virus. In questo caso, con un prodotto nuovo, ci si potrebbe trovare di fronte a problemi vecchi, come l’adeguatezza del prodotto alle esigenze del cliente.
Da ultimo meritano un cenno le nuove tecniche di vendita. Alcune compagnie hanno iniziato a offrire prodotti Covid concentrandosi sull’assistenza al paziente. Queste polizze sono gratuite fino ad agosto, poi per sottoscriverle bisognerà versare un premio. In questo caso, trattandosi di una distribuzione diretta delle compagnie, gli intermediari non sono coinvolti.