CONDOTTA DOLOSA DELL’ASSICURATO E GARANZIA: LA GIURISPRUDENZA FRANCESE CAMBIA LINEA
L’articolo L113-1 comma 2 del Codice delle Assicurazioni stabilisce che “l’assicuratore non risponde delle perdite o dei danni derivanti da condotte intenzionali o dolose dell’assicurato”. Dal 2013, in diverse sentenze, la Corte di Cassazione francese ha tuttavia iniziato a distinguere tra condotta intenzionale e condotta dolosa, quest’ultima definita come la condotta di un assicurato che, pur non volendo compiere un danno, lo ha comunque reso inevitabile.
La seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione è stata di recente chiamata a decidere se vi fosse stata una condotta dolosa in due casi di suicidio di assicurati che avevano provocato dei danni. Il primo è quello di un uomo gettatosi sotto un treno dalla banchina di una stazione. La SNCF Mobilité (la società che gestisce il trasporto ferroviario francese) ha chiesto all’assicuratore della vittima di coprire i danni provocati dal gesto ma la Corte di Cassazione ha escluso l’esistenza di una condotta dolosa.
In un secondo caso, il suicidio era avvenuto in seguito all’incendio di un appartamento provocato dallo scoppio voluto di bombole di gas che aveva causato ingenti danni materiali. La compagnia di assicurazione dell’edificio aveva chiesto all’assicuratore dell’abitazione del defunto di pagare i danni. La Corte di Cassazione, in questo caso, ha riscontrato l’esistenza di una condotta dolosa.
Le due pronunce, espresse per fatti simili, hanno dato all’Alta Corte la possibilità di precisare quando ricorre una condotta intenzionale. Le condizioni sono due:
- un comportamento dell’assicurato che rende inevitabile il verificarsi del danno;
- la consapevolezza dell’assicurato delle conseguenze dannose del proprio comportamento.
Il comportamento che rende inevitabile il danno
Il contratto d’assicurazione è un contratto di carattere aleatorio perché i suoi effetti (la garanzia prestata dall’assicuratore) dipendono da un evento incerto (il verificarsi del rischio oggetto della garanzia).
Che sia intenzionale o dolosa, la condotta dell’assicurato che rende inevitabile il danno priva il contratto di questo carattere, il che giustifica perché, in tali circostanze, l’assicurazione non deve coprirlo.
Nella decisione che costituisce il fondamento della condotta dolosa, la Corte di Cassazione aveva approvato l’argomentazione di una Corte d’Appello secondo la quale “il signor X ha commesso un fatto che giustifica l’esclusione della copertura in quanto ha snaturato l’elemento aleatorio legato alla copertura del rischio”.
Questa stessa argomentazione è stata proposta in una decisione del 25 ottobre 2018 in cui la Corte ha ritenuto che il comportamento dell’assicurato “ha reso inevitabile il verificarsi del danno facendo venire meno l’elemento aleatorio legato alla copertura del rischio”.
In due sentenze del 20 maggio 2020, la Corte di Cassazione ha riaffermato l’importanza dell’alea di rischio nella configurazione della condotta dolosa.
Nella prima sentenza (19-14.306), è stata negata l’esistenza di una condotta dolosa perché il comportamento dell’assicurato non aveva fatto venire meno del tutto l’aleatorietà del contratto di assicurazione. Nella seconda (19-11.538), la Corte ha concluso che le conseguenze materiali fossero state rese “inevitabili” dall’assicurato.
La consapevolezza delle conseguenze dannose
La necessità di dimostrare la consapevolezza delle conseguenze del comportamento non era stata richiesta in una prima sentenza del 12 settembre 2013. Questa condizione, tuttavia, era già stata richiamata dalla Corte di Cassazione.
In una sentenza del 29 giugno 2017, la Corte aveva ritenuto che l’assicurato “si fosse volontariamente posto in una situazione tale da non poter ignorare che ne sarebbe certamente seguito un danno”.
In una sentenza del 25 ottobre 2018, la Corte ha motivato che la scelta dell’assicurato “di non mantenere la copertura del suo edificio evidenziava la scelta deliberata di provocarne il crollo”.
Alla luce delle due decisioni del 20 maggio 2020, si può affermare che la Corte di Cassazione pone la prova della consapevolezza del danno come condizione per l’esistenza di una condotta dolosa e la pone con forza.
Così, nella sentenza relativa al suicidio nella stazione ferroviaria (19-14.306), l’intenzione dell’assicurato “era porre fine alla sua vita e non c’era nulla che portasse a concludere che fosse consapevole delle conseguenze dannose del suo atto per la SNCF”.
Nella sentenza relativa al suicidio provocato dall’incendio dell’abitazione (19-11.538) è stata invece affermata la consapevolezza da parte dell’assicurato delle conseguenze dannose che, secondo la Corte, “erano inevitabili e non potevano essere ignorate”.
Affiancando l’assenza dell’alea di rischio e la consapevolezza dell’assicurato, l’Alta Corte offre una precisa definizione della condotta dolosa e risulta evidente che il criterio basato sulla consapevolezza del danno costituisce la seconda condizione per configurare un comportamento doloso.
La necessità della contemporanea presenza delle due condizioni per configurare una condotta dolosa dell’assicurato limita la possibilità per gli assicuratori di eccepirla per evitare il riconoscimento della garanzia.
Il comportamento irresponsabile di un assicurato non sarà di per sé sufficiente a stabilire una condotta dolosa, poiché l’assicuratore dovrà comunque dimostrare che l’assicurato fosse consapevole delle conseguenze di tale comportamento. Una prova che, a volte, può essere difficile fornire.
Pur avendo il merito della chiarezza, le due sentenze del 20 maggio 2020 alimenteranno certamente i contenziosi.
È anche importante notare che la condotta dolosa è ora chiaramente indipendente dalla condotta intenzionale e si concretizza solo provando che l’assicurato abbia accettato le conseguenze dannose del suo comportamento. È quindi secondo il criterio ricerca del danno o consapevolezza del danno che si distingueranno di qui in avanti le due colpe di cui all’articolo L113 comma 2 del Codice delle Assicurazioni.