APPROFONDIMENTO “ADEGUATEZZA E PRODOTTI STANDARDIZZATI”
Il contributo di un esperto: avv. Alessandro Calzavara
Adeguatezza e prodotti standardizzati
Il Codice delle Assicurazioni e il regolamento IVASS n. 5 impongono a imprese e intermediari di vendere prodotti adeguati alle esigenze del cliente, previamente reso edotto delle caratteristiche della copertura assicurativa proposta, in modo da rendergli possibile una scelta consapevole, eventualmente integrando e sottolineando i contenuti del fascicolo informativo.
L’adeguatezza è dunque una qualità che in astratto dovrebbe essere propria di tutte le garanzie proposte, ma che va verificata caso per caso attraverso un raffronto delle condizioni di polizza con gli effettivi bisogni dell’assicurato, il quale può consapevolmente “acquistare” anche un prodotto che non risponde appieno alle sue necessità, ove il mercato non offra la copertura “ideale”.
In tal caso la discrepanza tra garanzia e bisogno assicurativo deve risultare documentalmente nei termini previsti dall’art. 52 del reg. n.5 (“Dell’informativa fornita, inclusi i motivi dell’inadeguatezza, è data evidenza in un’ apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall’intermediario”).
Ma questo significa anche – vale la pena sottolineare – che il cliente deve aver compreso i motivi che portano a non considerare (del tutto) rispondente la garanzia proposta alle sue necessita previdenziali e assicurative. A tal fine l’intermediario come e cosa deve illustrare al cliente ?
In modo diligente, corretto, trasparente e con linguaggio comprensibile deve rappresentargli i profili che valgono ad inquadrare correttamente il rischio e la copertura assicurativa proposta in modo da verificarne l’adeguatezza in funzione della tipologia del prodotto assicurativo nelle varie declinazioni offerte dal mercato. E cioè descrizione del rischio, oggetto dell’assicurazione, limiti ed esclusioni.
Questo vale non solo per le polizze “taylor made”, ma anche per le polizze “standardizzate”, quanto meno per verificare con il cliente la congruità della garanzia “base” e la necessità/opportunità di “personalizzarla” mediante clausole aggiuntive o particolari (per quanto a loro volta “standardizzate”) che possono mitigare alcune esclusioni o estendere l’oggetto dell’assicurazione a specifiche esigenze del cliente.
L’intermediario quindi nell’offrire al cliente una polizza standardizzata dovrà (se broker) verificare il prodotto migliore e più adeguato in termini di rapporto qualità/prezzo, ma in ogni caso (se agente), valutare e rappresentare al cliente in modo trasparente gli aspetti della copertura che comportano profili di inadeguatezza rispetto al rischio proposto e, nel caso, eventuali soluzioni complementari (clausole aggiuntive/estensioni).
Un esempio banale può servire a comprendere meglio: una polizza incendio che escluda i danni conseguenti ad atti di natura dolosa (anche ad opera di terzi ignoti) può risultare inadeguata se non accompagnata dal richiamo di una clausola aggiuntiva che valga a ricomprendere in garanzia tale fattispecie, sia pure con la previsione di uno scoperto.
Altrettanto dicasi per una polizza RC del capofamiglia in cui l’oggetto dell’assicurazione non contempli le varie tipologie di “famiglie” presenti nella società civile dei nostri giorni.
Oppure, avendo riguardo ad aziende artigiane o piccole imprese, deve essere valutata con il cliente la necessità di dare copertura anche a lavori eseguiti presso terzi o in stabili occupati, normalmente esclusi dalla copertura “base”.
In conclusione, l’adeguatezza è una caratteristica trasversale , che deve connotare tutti i prodotti e che, in caso contrario, deve essere chiara al cliente e risultare documentalmente come previsto dalla normativa vigente.