A PROPOSITO DI SINISTRI
Cosa succede a sottacere l’esistenza di un sinistro al nuovo assicuratore?
Un’azienda patisce un incendio di probabili origine dolose da parte di ignoti, la compagnia risarcisce l’assicurato e recede dal contratto per sinistro.
L’assicurato si rivolge ad altro assicuratore, dichiara all’agente l’esistenza del precedente sinistro e stipula un nuovo contratto, ma sottoscrive nel frontespizio di polizza una dichiarazione di non aver subito sinistri in precedenza.
Si verifica un nuovo sinistro, la compagnia in quell’occasione viene a conoscenza del precedente danno e contesta l’operatività della garanzia ai sensi dell’art. 1892 cod. civ.
L’assicurato oppone che in realtà – al di là del dato documentale – il precedente sinistro era stato comunicato all’agente, con il quale aveva trattato la copertura e quindi era a conoscenza della compagnia, sicché aveva diritto al risarcimento.
La controversia si conclude con una transazione.
Commento
Il descritto comportamento dell’agente espone non solo l’assicurato al rischio di contestazioni da parte dell’assicuratore, ma anche l’intermediario sia nei confronti dell’assicurato stesso, che nei confronti della compagnia.
L’agente non avrebbe dovuto minimizzare la rilevanza del contrasto tra quanto dichiaratogli verbalmente e quanto sottoscritto in polizza, ma avrebbe dovuto rappresentare le conseguenze della mancata formalizzazione della dichiarazione.
In caso di sinistro, l’assicurato e la compagnia possono ritenere l’agente responsabile del danno subito in virtù del rapporto che si instaura con entrambi.