APPROFONDIMENTO “LA RESPONSABILITÀ DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI”

Il contributo di un esperto: avv. David Morganti

La responsabilità degli intermediari assicurativi nel collocamento di prodotti inadeguati alle esigenze degli assicurati

Nello svolgimento dell’attività professionale gli intermediari assicurativi possono essere soggetti a una serie di contestazioni da parte dei propri clienti-assicurati per aver intermediato prodotti asseritamente inadeguati alle loro esigenze.

In tale contesto l’intermediario, anche attraverso l’ausilio di un legale, è dunque chiamato a verificare la fondatezza di tali contestazioni tenendo conto 1) del generale dovere di diligenza professionale a cui è tenuto ai sensi dell’art. 1176, comma 2, cod. civ.; 2) degli obblighi che il legislatore ha imposto agli intermediari assicurativi nell’ambito di intermediazione di un prodotto assicurativo; 3) nonché delle più recenti pronunce giurisprudenziali in materia.

Il presente articolo ha dunque lo scopo di fornire un’ampia informativa sulla normativa in vigore e sulla giurisprudenza in materia, in merito agli obblighi imposti dal legislatore agli intermediari chiamati a consigliare un prodotto adeguato alle esigenze dei loro clienti.

  1. La diligenza richiesta dall’ordinamento all’intermediario assicurativo

Nell’ambito della responsabilità civile professionale, l’intermediario, conformemente agli altri professionisti, si espone, a prescindere dall’esistenza di norme particolari di fonte legislativa e regolamentare, a varie contestazioni qualora non svolga la propria attività con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti.

A tal riguardo occorre richiamare in linea generale, ai fini di un corretto giudizio sulla responsabilità dell’intermediario nell’ambito dell’intermediazione di un prodotto assicurativo, i principi di comportamento ed i criteri di valutazione tipici della tradizione civilistica, ovvero quegli standard professionali di diligenza che il legislatore, unitamente alla dottrina e alla giurisprudenza, ha sempre richiesto agli operatori specializzati.

Il comportamento dell’intermediario, come quello degli altri professionisti, deve infatti rispondere al principio di diligenza enunciato dall’art. 1176, comma 2, cod. civ., il quale prevede che, nell’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve essere valutata con riguardo alla natura dell’attività esercitata.

A tal riguardo il Consiglio di Stato, con sentenza del 9 maggio 2011, n. 2746 ha espressamente affermato che “l’attività del broker assicurativo non può prescindere, in ragione della fiducia che tale profilo professionale induce presso il pubblico degli utenti, dall’osservanza del parametro di diligenza richiesto dall’art. 1176, comma 2, c.c. per la generalità dei professionisti, dato che altrimenti verrebbe significativamente sminuita la stessa ragione dell’esistenza di tale figura professionale, funzionale a porre il consumatore, che versa normalmente in una situazione di carenza informativa, in una posizione contrattuale più efficiente rispetto a quella in cui lo stesso si troverebbe nel rapporto diretto con l’agente (o con gli agenti) di assicurazioni“.

Le medesime considerazioni sono state svolte dalla Suprema Corte in una recentissima sentenza nella quale il giudice di legittimità ha evidenziato che i doveri primari degli assicuratori e degli intermediari “scaturiscono dagli artt. 1175, 1337 e 1375 c.c.; e la loro violazione costituisce una condotta negligente, ai sensi dell’art. 1176 c.c., comma 2.” (Cass. Civ. 24 aprile 2015 n. 8412).

  1. L’adeguatezza dei prodotti assicurativi

Con il D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (qui di seguito “D.Lgs. n. 209/2005”), il legislatore ha ritenuto opportuno disciplinare in dettaglio, al fine di garantire una maggiore tutela degli interessi degli assicurati, gli obblighi di comportamento che gli intermediari assicurativi sono tenuti ad osservare in sede di intermediazione di un prodotto assicurativo per non incorrere, in caso di inadempimento di tali obblighi, nella conseguente responsabilità civile professionale.

Tra gli obblighi disciplinati dal Codice delle Assicurazioni assume una certa rilevanza la regola di condotta che impone agli intermediari assicurativi di consigliare un prodotto adeguato alle esigenze dei loro clienti.

Ebbene a tal riguardo l’art. 120, III comma, del D.lgs. n. 209/2005, prevede espressamente che: “…prima della conclusione del contatto, l’intermediario assicurativo…, anche in base alle informazioni fornite al contraente, propone o consiglia un prodotto adeguato alle sue esigenze, previamente illustrando le caratteristiche essenziali del contratto e le prestazioni alle quali è obbligata l’impresa di assicurazione”.

L’art. 120 del D.Lgs. n. 209/2005 ha fissato la c.d. regola del best advice, ovvero il principio che prevede che i prodotti assicurativi consigliati dall’intermediario debbano conformarsi alle esigenze del suo cliente[1].

L’art. 120 si conforma del resto a quanto disposto dall’art. 12, par. 3, della Direttiva 2002/92/CEE sull’intermediazione assicurativa che stabilisce che: “previamente alla conclusione di qualsiasi contratto, l’intermediario assicurativo deve, basandosi in particolare sulle informazioni fornite dal consumatore, quanto meno precisare le richieste e le esigenze di tale consumatore e le ragioni su cui si fonda qualsiasi consulenza fornita su di un determinato prodotto. Tali precisazioni si articolano secondo la complessità del contratto assicurativo proposto”.

Con l’introduzione dell’art. 120 del Codice delle Assicurazioni l’intermediario ha dunque assunto nei confronti del cliente l’obbligo di informarlo, consultarlo, intervistarlo, prestargli consulenza, e, se necessario, dissuaderlo dallo stipulare contratti inutili rispetto alle sue esigenze.

L’art. 183 del medesimo decreto, rubricato “Regole di comportamento” dispone altresì che le imprese e gli intermediari nell’offerta e nell’esecuzione dei contratti sono tenuti a: “a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati; b) acquisire dai contraenti le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative o previdenziali e operare in modo che siano sempre adeguatamente informati…”. 

Successivamente con il regolamento ISVAP n. 5/2006, l’Istituto di Vigilanza ha disciplinato più nel dettaglio le regole di comportamento che gli intermediari sono tenuti ad osservare tra le quali si evidenziano, ai fini della presente indagine, quelle che impongono agli intermediari di: 1) “comportarsi con diligenza, correttezza, trasparenza e professionalità nei confronti dei contraenti e degli assicurati” (art. 47 a)); 2)“acquisire le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative e previdenziali dei contraenti e operare in modo che questi ultimi siano sempre adeguatamente informati” (art. 47 c)); 3) “agire in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti e degli assicurati” (art. 47 d)); 3) “prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, di un contratto di assicurazione” fornire “al contraente informazioni tali da consentire a quest’ultimo di effettuare scelte consapevoli e rispondenti alle proprie esigenze. A tal fine, in funzione della complessità del contratto offerto illustrano al contraente le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura, gli eventuali rischi finanziari connessi alla sottoscrizione e ogni altro elemento utile a fornire un’informativa completa e corretta” (art. 49, IV comma).

Tra le regole di comportamento disciplinate dal regolamento dell’ISVAP assume altresì particolare rilevanza l’art. 52, rubricato “Adeguatezza dei contratti offerti”, il quale al secondo comma impone agli intermediari di “proporre o consigliare contratti adeguati in relazione alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente” e dunque di acquisire prima della sottoscrizione di una proposta, o qualora non prevista, di un contratto di assicurazione “ogni informazione che ritengono utile in funzione delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto, conservandone traccia documentale”.

L’art. 52, quarto comma, del reg. n. 5/2006 prevede altresì – a tutela, in questo caso, degli intermediari – che se l’assicurando si rifiuta di fornire le informazioni richieste dall’intermediario tale rifiuto deve risultare da una apposita dichiarazione, “da allegare alla proposta, sottoscritta dal contraente nella quale è inserita specifica avvertenza riguardo la circostanza che il rifiuto del contraente di fornire una o più delle informazioni pregiudica la capacità di individuare il contratto adeguato alle sue esigenze”. Tale previsione sembrerebbe dunque esonerare l’intermediario da ogni addebito di responsabilità in quanto come è stato affermato da parte della dottrina “l’eventuale acquisto del prodotto – pur se in ipotesi inadeguato – non sarebbe imputabile ad altri che all’investitore incauto[2].

L’art. 52, quinto comma, prevede altresì che l’intermediario è tenuto a documentare di aver informato l’assicurando, “specificandone i motivi”, in merito all’inadeguatezza di una proposta assicurativa e previdenziale dando appunto evidenza di tale informativa “in un’apposita dichiarazione sottoscritta dal contraente e dall’intermediario”. Tale regola di condotta, volta a garantire la massima trasparenza, appare diretta a voler sollevare ancora una volta l’intermediario da eventuali responsabilità nei confronti di un cliente adeguatamente informato sui rischi del contratto che andrà a stipulare.

Secondo parte della dottrina, qualora il cliente si rifiuti di sottoscrivere la suddetta documentazione, sarebbe opportuno che l’intermediario si astenesse dall’intermediare il prodotto assicurativo[3].

Alla luce di quanto sopra esposto non risulta revocabile in dubbio, pertanto, l’espressa volontà del legislatore di voler conferire all’intermediario non soltanto una mera funzione di soggetto deputato alla mediazione dei contratti assicurativi ma altresì quella di un professionista che, in quanto specialista della materia, è chiamato a fornire un’adeguata informativa sui contenuti del contratto proposto nonché un prodotto adeguato alle esigenze del suo cliente.

Grava dunque sull’intermediario un obbligo di consiglio e consulenza nei confronti del cliente-assicurato che non si limita a una mera informativa sulle caratteristiche del contratto proposto ma che si sostanzia in una vera e propria comprensione delle necessità del cliente al fine di proporre un prodotto adeguato alle sue esigenze.

Le norme sopra richiamate esprimono pertanto un principio generale in forza del quale sia l’intermediario che l’impresa assicuratrice debbono attivarsi affinché l’assicurando acquisti un prodotto assicurativo di cui ha effettivamente bisogno[4].

Trattasi di un principio mutuato dalle regole che disciplinano il collocamento di prodotti finanziari (cd. adeguatezza del prodotto rispetto alla propensione al rischio e alla situazione patrimoniale del cliente), applicabile in termini analoghi ai prodotti assicurativi Vita (polizze Vita cd. linked con rischio di capitale).

Per quanto riguarda i prodotti assicurativi in senso proprio il principio di adeguatezza deve ritenersi correlato al dovere di correttezza e di informazione: l’assicuratore e l’intermediario sono tenuti a informare il cliente sulle caratteristiche delle polizze per consentirgli di scegliere quella più adeguata.

Proprio con riferimento al dovere di correttezza, che discende dall’art. 1175 cod. civ. e che impone al creditore e al debitore di comportarsi secondo le regole della correttezza, la Suprema Corte ha recentemente affermato che “il dovere di correttezza, in materia assicurativa, impone all’assicuratore e ai suoi intermediari o incaricati due precisi obblighi: (a) (….) proporre prodotti assicurativi utili: cioè coerenti con il profilo di rischio (nell’assicurazione Danni) o con gli intenti previdenziali (nell’assicurazione Vita) del contraente; (b) mettere il contraente in condizione di compiere una scelta consapevole e, dunque, informarlo in modo esaustivo sulle caratteristiche del prodotto, nulla lasciando di occulto” (Cass. Civ. 24 aprile 2015 n. 8412).

A tal riguardo occorre evidenziare che l’obbligo di informare il cliente sulle caratteristiche del prodotto e l’obbligo di adeguatezza si distinguono nettamente sul piano della condotta. Infatti mentre l’obbligo di informare vincola l’intermediario a trasmettere informazioni all’assicurando quello di adeguatezza impone all’intermediario di acquisire informazioni[5].

Tale attività emerge in tutta la sua complessità, in quanto molteplici sono le informazioni che l’intermediario deve acquisire, ma si caratterizza altresì per la sua delicatezza, in quanto se l’intermediario non adempie adeguatamente ai sopra citati obblighi può essere esposto a responsabilità nei confronti dei clienti-assicurati[6], i quali nel momento in cui richiedono una copertura assicurativa non sono consapevoli di “quale tipo di prodotto possa essere idoneo a soddisfare le proprie esigenze di sicurezza né sono in grado soprattutto di valutare la rispondenza del contratto offerto alle predette esigenze”[7].

E infatti, nel caso in cui i soggetti abilitati all’esercizio dell’attività assicurativa e d’intermediazione ricevano una contestazione in merito al loro operato, l’esattezza della loro prestazione dovrà essere misurata verificando se è stato assolto da parte di quest’ultimi “il non facile compito di comprensione preventiva dell’entità e consistenza dei bisogni del loro interlocutore e dell’idoneità delle polizze commercializzate ad appagarli”([8]).

Giova rilevare altresì che i sopra citati obblighi sono stati oggetto di analisi da parte del giudice di legittimità il quale ha messo in evidenza l’importanza dell’adempimento di tali obblighi da parte dell’intermediario assicurativo durante lo svolgimento della sua attività professionale.

Ebbene, la Suprema Corte di Cassazione, in un caso in cui è stata riconosciuta la responsabilità professionale di un broker di assicurazione, ha affermato che “il broker, almeno nella fase che precede la messa in contatto dell’assicurando con l’assicuratore, non è equidistante dall’uno e dall’altro, ma agisce per iniziativa del primo e come consulente dello stesso, analizzando i modelli contrattuali offerti sul mercato, rapportandoli alle esigenze del cliente, allo scopo di riuscire a ottenere una copertura assicurativa il più possibile aderente a tali esigenze e, in generale, mirando a collocarne i rischi nella maniera e alle condizioni più convenienti per lui” (Cass., 27 maggio 2010, n. 12973).

Anche in una recentissima sentenza il giudice di legittimità ha ribadito che “il dovere di una informazione esaustiva, chiara e completa e quello di proporre al contraente polizze assicurative realmente utili per le esigenze dell’assicurato sono doveri primari dell’assicuratore e dei suoi intermediari o promotori.” (Cass. Civ. 24 aprile 2015 n. 8412).

  1. La natura della responsabilità dell’intermediario

In caso di violazione degli obblighi precontrattuali sopra citati l’intermediario è soggetto sia a sanzioni amministrative sia al risarcimento dei danni arrecati al cliente-assicurato.

Con particolare riferimento alle sanzioni amministrative l’art. 324 del D.lgs. n. 209/2005 dispone espressamente che “1. l’inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 109, commi 4 e 6, 117, comma 1, 119, comma 2, ultimo periodo, 120, 121, 131, 170, 182, commi 2 e 3, 183, 185, comma 1 e 191, o delle relative norme di attuazione da parte degli intermediari iscritti al registro di cui all’articolo 109 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille a euro diecimila, anche se commessa da propri dipendenti o altri ausiliari. 2. Nei casi di particolare gravità o di ripetizione dell’illecito i limiti minimo e massimo della sanzione di cui al comma 1 sono raddoppiati”.

Con riguardo invece alla natura della violazione dei suddetti obblighi occorre evidenziare che è controverso in dottrina se la violazione da parte degli intermediari degli obblighi disciplinati dal Codice delle Assicurazioni abbia natura contrattuale o aquiliana.

Secondo una parte della dottrina[9] la violazione dei citati “obblighi di diligenza, trasparenza, informazione, correttezza, nella fase delle trattative, da parte dell’intermediario o dell’assicuratore costituisce un illecito aquiliano” in quanto sarebbe impossibile la configurazione di un inadempimento contrattuale “prima che il contratto sia venuto ad esistenza; né è possibile attribuire natura contrattuale a un obbligo che preesiste al contratto, ed è imposto dalla legge”.

Secondo altra parte della dottrina[10] invece la responsabilità dell’intermediario ha natura contrattuale ove quest’ultimo violi gli “obblighi derivanti dal contratto o dalle disposizioni legislative o regolamentari che ne integrano il contenuto[11] o il generale dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto[12]; di converso ove il pregiudizio “non discenda dalla violazione di alcuna specifica norma[13], la responsabilità dell’intermediario avrà natura extracontrattuale.

  1. Conclusioni

I doveri imposti dal legislatore di fornire polizze adeguate alle esigenze del cliente e dunque “realmente utili”, unitamente al dovere di fornire all’assicurando una informativa esaustiva, completa e chiara, sono doveri primari degli intermediari la cui violazione costituendo una condotta negligente, ai sensi dell’art. 1176, comma 2, comporta necessariamente il risarcimento del danno patito dal terzo danneggiato.

Gli intermediari assicurativi sono pertanto tenuti ad agire già nella fase precontrattuale con la massima cautela, osservando con sommo scrupolo gli obblighi imposti dalla legge, al fine di evitare non solo eventuali sanzioni amministrative ma altresì ingenti richieste risarcitorie da parte dei terzi danneggiati.

[1] Pierpaolo Marano, L’intermediazione assicurativa, Milano, 2013.

[2] Consuelo Carlevale, Il giudizio di adeguatezza nel collocamento di prodotti finanziari assicurativi, in Assicurazioni, 1, 2011.

[3] Consuelo Carlevale, Il giudizio di adeguatezza nel collocamento di prodotti finanziari assicurativi, in Assicurazioni, 1, 2011.

[4] Marco Rossetti, Il diritto delle assicurazioni, in Padova, 2011.

[5] Marco Rossetti, Il diritto delle assicurazioni, in Padova, 2011.

[6] Marco Rossetti, Il diritto delle assicurazioni, in Padova, 2011.

[7] G. Volpe Putzolu, La valutazione di adeguatezza del contratto di assicurazione offerto, in La responsabilità civile nell’interpretazione assicurativa, M. Franzoni (a cura di), Milano, 2012.

[8] G. Romagnoli, Responsabilità degli intermediari e delle imprese di assicurazioni (tra regole e forzature della disciplina delle polizze vita), in Nuova Giur. Civ., 2013, 20338 ss.

[9] Marco Rossetti, Il diritto delle assicurazioni, in Padova, 2011.

[10] Pierpaolo Marano, L’intermediazione assicurativa, in Milano, 2013.

[11] Pierpaolo Marano, L’intermediazione assicurativa, in Milano, 2013.

[12] Evidenziamo al riguardo che recentemente la Cassazione civile sezione I, in tema di intermediazione finanziaria ha affermato che non: “è esatto, con riferimento alla seconda ed autonoma ratio decidendo formulata a questo riguardo dalla corte d’appello, che il danno allegato dall’attrice s’identifichi con il mero interesse negativo da responsabilità precontrattuale: non è tale la responsabilità in cui incorre l’intermediario che ometta di informarsi sulla propensioni al rischio del cliente o di porlo a conoscenza dei rischi di investimento o compia operazioni non adeguate, quando dovrebbe astenersene, ma si tratta invece – come già chiarito – di responsabilità da non corretto adempimento di obblighi legali facenti parte integrante del rapporto contrattuale d’intermediazione finanziaria in essere con il cliente, quindi di una responsabilità contrattuale, con riferimento alla quale il richiamo alla nozione di interesse negativo appare fuor di luogo… ” (Cass. Civ. 12 giugno 2015, n. 12262).

[13] Pierpaolo Marano, L’intermediazione assicurativa, in Milano, 2013.